Gli effetti dell’assegno bancario privo di data e dell’assegno postdatato

Capita spesso che un assegno venga emesso senza apposizione di data oppure con data futura. Dal punto di vista giuridico, ci sono sostanziali differenze tra un assegno senza data e un assegno postdatato (al quale, cioè, è stata apposta una data futura).

Dal 1999, l’emissione di un assegno postdatato non configura più reato, ma la condotta è sanzionabile amministrativamente per evasione del bollo. L’assegno postdatato è quindi un titolo valido, ma irregolare[1], con la conseguenza che il  creditore potrà chiederne il pagamento anche in una data anteriore rispetto a quella riportata sul titolo medesimo e anche esigerne il protesto se il conto è in rosso. Prima di tutto ciò, peraltro, è necessario che il creditore regolarizzi l’assegno con l’imposta di bollo nella misura del 12 per mille dell’importo dell’assegno e paghi le sanzioni, versando il 2,4% sul valore del titolo. L’assegno bancario è, infatti, per legge, un titolo pagabile “a vista”, cioè al momento stesso della sua presentazione, e tale regola non può essere derogata nemmeno col consenso delle parti. Ne deriva che l’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile in banca nel giorno stesso della sua presentazione.

Tuttavia, come detto, per potersi procedere all’effettivo incasso dell’assegno postdatato, è prima necessaria la sua regolarizzazione fiscale. In caso contrario vi è una responsabilità per l’evasione dell’imposta di tutti i soggetti, in solido, che hanno concorso a formare il titolo e a metterlo in circolazione, quindi del traente (debitore), del prenditore (creditore), di eventuali giranti e della banca negoziatrice. In sintesi, per l’assegno postdatato valgono i seguenti principi fondamentali:

  • l’assegno è valido e pagabile a vista; il beneficiario, quindi, ne può pretendere immediatamente il pagamento all’atto di presentazione allo sportello;
  • ogni patto contrario sull’assegno si considera nullo e, quindi, come mai stipulato; pertanto la data futura (ossia quella riportata sull’assegno) è da ritenersi come se non fosse mai stata apposta;
  • l’assegno postdatato regolarizzato non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo – pertanto non lo si potrà azionare con un atto di precetto per poi dar corso all’azione esecutiva -, dovendosi considerare titolo con bollo irregolare, senza che abbia a tal fine rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale[2].

Quest’ultima circostanza fa sì che il creditore debba per forza di cose azionare il titolo con la richiesta di un decreto ingiuntivo e invece non possa procedere subito in sede esecutiva, previa notifica del precetto. Infine occorre segnalare l’eccezione alla regola. L’art. 121 della legge assegni ammette, infatti, la legittima possibilità di postdatazione dell’assegno, ma solo in funzione del tempo necessario affinché il titolo pervenga al destinatario (ad es. per posta) o qualora vi sia un’altra, materiale ed oggettiva, impossibilità di presentazione. In ogni caso la data non dovrà differire di oltre quattro giorni da quella di effettiva emissione.

Passando all’assegno privo di data, è utile ricordare che il Regio Decreto del 21/1/1933 n. 1736, all’art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario e cioè:

  1. la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
  2. l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata (certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e/o cifre: in caso di differenza tra le due indicazioni prevale la somma indicata in lettere; l’assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più volte, in lettere e/o cifre);
  3. il nome di chi è designato a pagare (trattario) (l’art. 3 prevede a pena di nullità che il trattario sia un banchiere: fanno eccezione i titoli emessi o pagabili al di fuori del territorio dello Stato);
  4. l'indicazione del luogo di pagamento (in mancanza di tale indicazione l’assegno non è nullo, ma è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario);
  5. l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
  6. la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Sempre il Regio Decreto in commento, all’art. 2, comma 1, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”. L’assegno senza data è, quindi, radicalmente nullo, essendo privo, appunto, di uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un assegno; tant’è vero che il medesimo costituisce solo una promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto, etc.).  Si noti, tra l’altro, che è priva di efficacia l’eventuale delega a completare il titolo (quanto alla data, ma anche al luogo di emissione) in ipotesi conferita dal traente al prenditore (cfr. Cass. 828/1967). Quindi, a differenza dell’assegno postdatato, l’assegno privo di data non può essere portato all’incasso, né può essere regolarizzato in qualche modo. Se in possesso di un assegno privo di data, il creditore potrebbe solo presentare un ricorso monitorio, dimostrando, con la produzione di tale titolo, l’esistenza di una certa obbligazione tra le parti. Spetterà poi al debitore l’onere della prova contraria.

Un’ulteriore conseguenza è che l’assegno privo di luogo o di data, in quanto nullo, non può nemmeno essere protestato se sul conto non ci sono fondi[3]. Tantomeno esso potrà fondare un’esecuzione forzata. Peraltro, va evidenziato che quelle che precedono sono dissertazioni più teoriche che pratiche, considerato che la data, così come il luogo di emissione – com’è evidente e come è d’uso fare – ben potrebbero essere apposti in qualunque momento dal portatore del titolo, sanandone così l’invalidità originaria.

Questo articolo è redatto con la collaborazione con lo Studio Paleari, studio legale di Milano, che opera principalmente nel settore del diritto commerciale, fallimentare e societario, assistendo le aziende in tutti gli aspetti della vita dell’impresa, dalla formazione allo sviluppo e alla gestione, anche in ambito internazionale. DDm si avvale della competenza del titolare dello Studio, Avvocato Luca Paleari, coadiuvato dall’Avvocato Stefania Viola. Con loro, ogni 15 giorni, tratteremo argomenti di interesse per questo mercato sia seguendo un piano editoriale, sia su argomenti proposti dai nostri lettori, che rivestano interessi comuni. Per questa iniziativa i lettori di DDm potranno sottoporre le loro proposte a studio.legale@4itgroup.it

 


[1] cfr. Cass. sent. n. 2160/2006; Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1617 del 6 Maggio 2014

 

[2] Cassazione sentenza 3 marzo 2010, n. 5069: “Tuttavia, lo stesso (l’assegno postdatato – n.d.a.) non può valere come titolo esecutivo. Infatti, l'assegno postdatato usurpa le funzioni proprie della cambiale, sfuggendo però alla relativa tassa sul bollo. Il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118”

 

[3] Trib. Roma ord. del 6.12.2004