Fattura elettronica: una circolare scioglie i dubbi

La Circolare 18/E emessa in settimana dall’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni  dubbi in merito alla Fatturazione Elettronica, facendo chiarezza, in primis, tra fatture elettroniche e cartacee.

Il documento chiarisce infatti che non è importante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario. La fattura può quindi essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa.

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Quando l’emittente trasmette o mette a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest’ultimo può non accettare il processo e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.

Specifici requisiti
Affinché il documento venga considerato una fattura elettronica, devono essere rispettati degli specifici requisiti dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di conservazione:
autenticità dell’origine: l’identità dell’emittente della fattura devono essere certi;
integrità del contenuto: i dati obbligatori della fattura non possono essere alterati;
leggibilità: il soggetto passivo deve assicurare la leggibilità del documento dalla sua emissione fino al termine di conservazione.

Per la trasmissione elettronica della fattura è sufficiente che questa venga accettata dal destinatario. Anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che siano rispettati i requisiti.
È inoltre possibile inviare più fatture in un unico lotto a patto che sia possibile accedere alle informazioni comuni (generalità dell’emittente, partita Iva, data di emissione ecc.) da ogni fattura.

Oltre che per la cessione di beni, gli operatori economici possono emettere la fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, soltanto se nel documento siano inserite le operazioni effettuate, la relativa documentazione commerciale, la data di effettuazione e le parti contraenti.

La circolare chiarisce anche alcuni elementi riguardanti la fattura semplificata, ossia con importo inferiore ai 100 euro.