Etichette alimentari, la rivoluzione normativa avanza

Abbiamo già accennato ai cambiamenti che da qui a fine anno coinvolgeranno le etichette alimentari. Come già detto a gennaio scorso gli stampatori di etichette alimentari hanno tempo fino a dicembre 2014 per adattarsi al nuovo regolamento europeo 1169/2011 che entrerà in vigore nel dicembre 2014 e che prevede la fornitura obbligatoria ai consumatori delle informazioni sugli alimenti. Finalità: proteggere la salute del consumatore e lasciare a quest’ultimo la possibilità di fare una scelta più consapevole.

Secondo il regolamento, infatti, la redazione di un’etichetta dovrà essere basata su criteri di assoluta trasparenza per la salvaguardia della salute dei consumatori. L’etichetta dovrà essere apposta nella parte anteriore della confezione o in posizione comunque ben visibile e non in parti marginali del prodotto.

Molti stampatori si sono, nel corso degli ultimi mesi, già adattati a questa normativa. Una rivoluzione dunque già scattata che però ha bisogno di più di un’istruzione per l’uso, dato che in questo momento sul mercato coesistono vecchie e nuove regole, con il rischio che il consumatore faccia confusione.

Vediamo anzitutto quali sono le regole principali che contraddistingueranno i dati di prodotto che dovranno essere inseriti obbligatoriamente sulle etichette:

I dati obbligatori

  1. Il nome dell’alimento;
  2. la lista dei suoi ingredienti;
  3. qualunque ingrediente o componente che causi allergie o intolleranze e che viene utilizzato nella produzione o nella preparazione di un alimento ed è ancora presente nel prodotto finale, anche se in una forma modificata (Una lista di allergeni che devono essere dichiarati è fornita in una appendice al regolamento);
  4. la quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
  5. la quantità netta dell’alimento;
  6. la data di durata minima o la data termine di utilizzo;
  7. qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
  8. il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare sotto il cui nome l’alimento viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);
  9. il luogo di origine o provenienza quando richiesto come previsto dall’articolo 26;
  10. istruzioni per l’uso qualora fosse difficile fare un uso appropriato dell’alimento senza tali indicazioni;
  11. relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
  12. una dichiarazione nutrizionale.

Caratteristiche tecniche
Per gli stampatori ci sono poi alcune caratteristiche tecniche che l’etichetta dovrà avere. Ricordiamole:

  • Etichette più leggibili: con dimensione minima di caratteri tipografici non inferiore a 1,2 mm oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2. In caso di confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali.
  • Divieto di fornire informazioni fuorvianti sulle confezioni. Aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere il più comprensibili possibile.

Resta inteso che tutte le etichette dovranno riportare, come già accade. Denominazione degli alimenti; elenco degli ingredienti e relativa quantità; scadenza e termini di conservazione; nome e ragione sociale dell’operatore che commercializza il bene; Paese d’origine; istruzioni per l’uso e volume alcolometrico solo in caso di prodotti contenenti più dell’1,2% di alcol.

Anche per gli acquisti online
Le regole valgono anche per gli alimenti venduti online, dove tutte le informazioni obbligatorie in etichetta (salvo scadenza e lotto) dovranno essere rese disponibili all’utente sin dalla fase della scelta, prima della conclusione dell’acquisto.