{"id":6501,"date":"2013-02-22T12:33:14","date_gmt":"2013-02-22T11:33:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=6501"},"modified":"2014-07-15T16:46:49","modified_gmt":"2014-07-15T15:46:49","slug":"nuova-legge-sui-pagamenti-ecco-cosa-cambia-ce-ne-parla-stefano-portolani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2013\/02\/22\/nuova-legge-sui-pagamenti-ecco-cosa-cambia-ce-ne-parla-stefano-portolani\/","title":{"rendered":"Nuova legge sui pagamenti, ecco cosa cambia. Ce ne parla Stefano Portolani"},"content":{"rendered":"<p>Adam Smith (Scozia 1723-1790) teorizz\u00f2 l&#8217;esistenza di leggi naturali che, come una &#8220;mano invisibile&#8221;, guidano l&#8217;andamento dell&#8217;economia della societ\u00e0. La teoria smithiana \u00e8 nota come \u201cliberismo economico\u201d.<\/p>\n<p>Il mercato concorrenziale, libero da inopportuni interventi statali, avrebbe svolto di per s\u00e9 una mirabile funzione equilibratrice. Il giovanile ottimismo di partenza fu appena offuscato dai due rischi che il pioniere della moderna economia intravide in seguito: settori a basso tasso di profitto, e dunque poco interessanti per il privato che avrebbero visto l\u2019intervento del pubblico, e la possibilit\u00e0 della formazione di monopoli.<\/p>\n<p>In effetti, <strong>in poco pi\u00f9 di 100 anni il Mercato \u00e8 diventato globale<\/strong> e le intelligenze hanno portato alla diffusione dei suoi prodotti in tutto il globo. Paese pi\u00f9, Paese meno.<\/p>\n<p>I Paesi si sono a volte alleati e a volte difesi da altri Paesi. L\u2019impianto giuridico regola di fatto molti scambi tra tutte le nazioni. Anche la nostra Europa, grazie al sogno di \u201cleader visionari\u201d (cos\u00ec www.europa.eu) quali Adenauer, Churchill,<br \/>\nDe Gasperi e tutti gli altri ha preso l\u2019avvio verso una condizione di \u201cStati Uniti d\u2019Europa\u201d (W.Churchill). Partendo dalla ricerca di soluzioni che garantissero la pace dopo lo sfacelo causato dalla seconda guerra mondiale, i leader che si sono succeduti, hanno creato un\u2019Unione Economica Europea. Negli anni 50, a partire dall\u2019istituzione della Comunit\u00e0 Europea del Carbone e dell\u2019Acciaio (18 aprile 1951) e poi con il trattato di Roma (25 marzo 1957) viene istituita la Comunit\u00e0 economica europea (CEE), o \u201cMercato comune\u201d.<\/p>\n<p>Che piaccia o no, dal 1\u00b0 gennaio 2002 anche le valute nazionali sono state rimpiazzate da una moneta unica: in Italia, il <b>neonato EURO<\/b> \u00e8 stato convertito sulla base delle \u201cvecchie\u201d 1.936,27 lire.<\/p>\n<p>Il 1\u00b0 dicembre 2009 entra in vigore il trattato di Lisbona (firmato solennemente nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai 27 Capi di Stato o di Governo e dai rispettivi Ministri degli Esteri). Con questo trattato viene meno la distinzione tra <b>&#8220;Comunit\u00e0 europea&#8221; e &#8220;Unione Europea&#8221;<\/b>: la prima cessa formalmente di esistere, venendo riassorbita nella seconda. Il Trattato sull\u2019Unione Europea (TUE) conserva il suo titolo attuale.<\/p>\n<p>Abbiamo fatto insieme una camminata quasi da \u201cteletrasporto\u201d\u2026 Ci \u00e8 servita per arrivare a riprendere proprio un enunciato fondamentale del Trattato sull\u2019Unione Europea. Nel primo capitolo di un documento dell\u2019Unione Europea (ISBN 978-92-79-13481-4 guida all\u2019applicazione delle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione delle merci) che considera il mercato interno delle merci \u201cuno dei maggiori successi del progetto europeo e \u2026 uno dei fattori essenziali di crescita nell\u2019Unione europea (UE)\u201d, si legge:<\/p>\n<p><i>La libera circolazione delle merci \u00e8 un elemento di successo del progetto europeo. Essa ha contribuito alla realizzazione del mercato interno da cui oggi traggono beneficio i cittadini e le imprese europee e che costituisce il cuore delle politiche dell\u2019UE. Oggi il mercato interno facilita l\u2019acquisto e la vendita di prodotti in 27 Stati membri, con una popolazione complessiva di oltre 490 milioni di persone.<\/i><\/p>\n<p><i>Con l\u2019introduzione del mercato unico europeo nel 1993 sono state gettate le fondamenta, ma il susseguirsi delle denunce da parte di cittadini e imprese alla Commissione dimostra che, nonostante tutti gli sforzi, le <\/i>2<i> barriere commerciali non sono state completamente rimosse. Esse danneggiano soprattutto le piccole e medie imprese.<\/i><\/p>\n<p>Dunque, con il suo Trattato, l\u2019Europa delimita le proprie competenze basandone l\u2019esercizio sui principi di sussidiariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><i>Articolo 5<\/i><\/p>\n<p><i>1. La delimitazione delle competenze dell&#8217;Unione si fonda sul principio di attribuzione. L&#8217;esercizio delle competenze dell&#8217;Unione si fonda sui principi di sussidiariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0.<\/i><\/p>\n<p><i>3. In virt\u00f9 del principio di sussidiariet\u00e0, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l&#8217;Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell&#8217;azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, n\u00e9 a livello centrale n\u00e9 a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell&#8217;azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.<\/i><\/p>\n<p><i>4. In virt\u00f9 del principio di proporzionalit\u00e0, il contenuto e la forma dell&#8217;azione dell&#8217;Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.<\/i><\/p>\n<p>Cos\u00ec, una prima volta nel 2000, il legislatore europeo interviene per tentare di riequilibrare un elemento di concorrenza troppe volte dimenticato: la direttiva 2000\/35 CE dichiara aperta la <b>lotta contro i ritardi nei pagamenti<\/b>. L\u2019Italia recepisce la direttiva il 9 ottobre con il decreto legislativo 231\/2002.<\/p>\n<p>In azienda si ragiona della ratio della norma e ci si augura di ridurre i giorni di incasso \u2026 In fondo la norma prevedeva che gli interessi fossero addebitati automaticamente dal 30\u00b0 giorno della data della fattura e che la \u201cmessa in mora\u201d tradizionale non fosse pi\u00f9 necessaria.<\/p>\n<p>Passa qualche anno e lo scenario europeo dimostra che la norma segna il passo. Soprattutto i giorni medi di ritardo nei pagamenti della Pubblica amministrazione indicano una forte differenza tra i Paesi membri ed in particolare sono penalizzati i Paesi dell\u2019Europa Meridionale. Tempi lunghi per Spagna (80 giorni oltre i 160 negoziali), Portogallo ed Italia (entrambi a 79 e 90 giorni rispettivamente su 139 e 180), precedute dalla Grecia (114 giorni su 174). L\u2019Ungheria, a causa di una difficile situazione economica, ha elevato a 27 su 57 i giorni di ritardo (fonte\u00a0 Intrum\u00a0 Justitia). Altre cifre rispetto a Finlandia (4 giorni su 24), Svezia (7 su 35), Germania (11 su 36), Danimarca ed Estonia (11 su 37 e 25), Austria (14 giorni su 44) cos\u00ec da portare la media europea a 23 giorni.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/2013\/02\/24\/nuova-legge-sui-pagamenti-ecco-cosa-cambia-ce-ne-parla-stefano-portolani\/tempi-pagamento\/\" rel=\"attachment wp-att-6503\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-6503\" src=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/tempi-pagamento.jpg\" alt=\"tempi pagamento\" width=\"483\" height=\"343\" srcset=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/tempi-pagamento.jpg 483w, https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/tempi-pagamento-300x213.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 483px) 100vw, 483px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Storicamente dobbiamo ricordarci che nel giugno 2011 i mercati vengono agitati da un fattore \u201cnuovo\u201d: il giorno 19 lo \u201c<b>spread<\/b>\u201d tra i <b>BTP decennali italiani e i BUND tedeschi<\/b> sfora i 200 punti base arrivando a 214.<\/p>\n<p>Se si pensa che fino al marzo 2008 lo spread si attestava al massimo a 50 bps\u2026 e che i 156 del marzo 2009 generarono qualche allarme \u2026 Che dire il 9 novembre 2011 quando fu raggiunto il massimo storico: 552,5 bps?<\/p>\n<p>I valori dei ritardi nei pagamenti (che per il creditore sono ritardi negli incassi) e l\u2019aumento vertiginoso dei costi per mantenere il capitale circolante cos\u00ec a lungo, insieme al sopraggiunto fenomeno del \u201ccredit crunch\u201d, ovvero \u201cstretta creditizia\u201d rendono necessario qualche intervento pi\u00f9 incisivo.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 davvero curioso che la pubblica funzione legislativa sia messa in condizione di applicare alla pubblica funzione nel ruolo di cliente, un trattamento duro per far s\u00ec che i creditori (quasi tutti soggetti privati) siano messi in grado di incassare il dovuto in tempi ragionevoli. Poi si dovr\u00e0 fare in modo che la pubblica funzione recuperi anche un po\u2019 di etica per migliorare i \u201cprocessi\u201d che rendano competitive s\u00e9 stesse e tutto il processo del purchasing \u2026<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto, il 16 febbraio 2011 la circolare 2011\/7\/UE dispone che gli stati membri devono recepire entro il 16 marzo 2013 la rifusione della precedente direttiva che la 7\/2011 costituisce. Il Governo italiano \u00e8 molto veloce e, tramite il D. Lgs. 192 del 9.11.2012, recepisce la direttiva europea con effetto su tutte le transazioni commerciali a far data dal 1\u00b0 gennaio 2013.<\/p>\n<p>Dunque quella che stiamo affrontando, non \u00e8 una novit\u00e0 assoluta. Lo scheletro dell\u2019impianto normativo risale ad una quindicina di anni fa. Ci sono tre principali cambiamenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Vengono disciplinate in modo differente le transazioni tra \u201cprivati\u201d (B2B) rispetto a quelle nelle quali interviene una \u201cpubblica amministrazione\u201d (B2PA);<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>per le transazioni B2B viene lasciata una discrezionalit\u00e0 nella scelta dei termini di pagamento, per le B2PA i termini sono di 30 giorni derogabili a 60 solo per categorie definite;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>l\u2019interesse legale di mora \u00e8 stato innalzato<\/li>\n<\/ul>\n<p>La norma risulta molto pi\u00f9 cogente per la PA: non ci sono possibilit\u00e0 di negoziare termini di pagamento oltre i 60 giorni massimo ed anche accordi che allungano i 30 giorni originari devono essere pattuiti espressamente e mediante la forma scritta. In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi maturano automaticamente. Il tasso applicato fa riferimento al \u201ctasso per le operazioni di rifinanziamento\u201d applicato dalla BCE maggiorato di <b>8 punti percentuali<\/b>.<\/p>\n<p>Il tasso \u201crefi\u201d \u00e8 il valore indicizzato che le banche sono tenute a pagare quando ottengono del denaro in prestito dalla BCE. I tassi di interesse interbancari, quali l\u2019indice Euribor, sono assai sensibili alle variazione del tasso \u201crefi\u201d. Il tasso di interesse della BCE costituisce un ottimo strumento di intervento sui valori del tasso di mercato proprio perch\u00e9 gli istituti bancari fanno ricorso a questa opportunit\u00e0 al momento in cui si\u00a0 trovano ad affrontare periodi di carenza di liquidit\u00e0. Non va dimenticato che la principale mansione della BCE \u00e8 quella di vigilare sulla stabilit\u00e0 dei prezzi all\u2019interno dell\u2019area dell\u2019euro.<\/p>\n<p>Oggi, febbraio 2013, il calcolo degli interessi per ritardato pagamento \u00e8 8,750%.<\/p>\n<p>Abbiamo segnalato il parere che questa norma, il D. Lgs. 192\/2012, sia pi\u00f9 efficace nei confronti della PA che per operazioni tra privati. Per quanto riguarda i termini di pagamento, infatti, nel B2B si parte s\u00ec dai 30 giorni che possono diventare 60, ma altre opzioni sono possibili se concordate in forma espressa (per iscritto) e non siano gravemente inique per il creditore. Non sfugga l\u2019importanza del fatto che la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto: chi invochi termini pattizi superiori avr\u00e0 l\u2019onere di provarlo per iscritto e, in caso di mancanza di detta prova, gli interessi decorreranno trascorsi 30 giorni dai termini stabiliti dalle lettere a-d dell\u2019art.4. Per quanto riguarda la misura degli interessi di mora, mentre questi non sono negoziabili nel B2PA, diciamo che nel B2B, pur essendo \u201cobbligatori\u201d (art. 7 p.to 3), possono essere negoziati contrattualmente tra le parti. Anche in questo caso viene citato il concetto di \u201ciniquit\u00e0\u201d al quale viene dedicato l\u2019art. 7 nel quale il legislatore \u00e8 molto pi\u00f9 chiaro rispetto alla formulazione dello stesso articolo nel D.Lgs. 231\/2002. Stessa ratio si applica ai 40 euro dovuti obbligatoriamente dal debitore (oltre alle maggiori spese addebitabili se dimostrabili).<\/p>\n<p>A questo punto vale la pena di affrontare il tema dell\u2019iniquit\u00e0. Siamo partiti da Adam Smith e dal mercato libero \u2026 siamo arrivati al punto nel quale la PA regolamenta il mercato contro le pessime abitudini della PA.<\/p>\n<p>Ma tutte le operazioni di B2B non prevedono grandi miglioramenti. Se non interverr\u00e0 un pi\u00f9 ampio<\/p>\n<p>concetto di \u201cetica\u201d che, questo s\u00ec, potr\u00e0 fare da regolatore del mercato, continueranno ad esistere imprese che ritarderanno i pagamenti ai propri fornitori i quali, a loro volta, non potranno essere puntuali con i fornitori alle spalle della supply chain. Cos\u00ec il ciclo vizioso non sar\u00e0 interrotto. Stupidamente i debitori genereranno situazioni di tensioni finanziarie sul mercato che erodono i margini, fanno lievitare i prezzi e drogano la concorrenza. Il ricorso al credito bancario a tassi improponibili far\u00e0 da regolatore di una patologia.<\/p>\n<p>Ce ne siamo accorti tutti quando lo \u201cspread\u201d \u00e8 entrato a far parte del nostro lessico quotidiano: un caff\u00e8, una brioche ed uno spread, grazie \u2026 O meglio: no, grazie!<\/p>\n<p>Dunque, l\u2019articolo 7. Cio\u00e8 come il legislatore pensa di regolare i rapporti B2B oltre al ruolo che viene attribuito al giudice. In effetti anche la 231\/2002 conteneva la clausola generale della \u201cgrave iniquit\u00e0&#8221; ma i contenuti della stessa venivano affidati all&#8217;interprete. Gi\u00e0 dieci anni fa veniva considerato gravemente iniquo l&#8217;accordo non giustificato da ragioni oggettive, avente come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidit\u00e0 aggiuntiva a spese del creditore ma con la 192\/2012 \u00e8 stato fatto un passo avanti con il rafforzamento della tutela anche se sussiste la necessit\u00e0 di adire l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>Dalle transazioni concluse a decorrere dall\u20191 gennaio 2013, viene dichiarata la nullit\u00e0, se gravemente inique, delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero. Sono considerate \u201cex lege\u201d gravemente inique e senza l\u2019ammissione di prova contraria, le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora e quelle relative alla predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. Vengono presunte gravemente inique le clausole che escludono il risarcimento dei costi di recupero. La conseguenza della nullit\u00e0, in tali casi, \u00e8 l&#8217;automatica sostituzione della clausola nulla con la corrispondente previsione del presente decreto legislativo.<\/p>\n<p>Lascio al lettore il commento sul capoverso 2 dell\u2019art.7, ovvero la sua considerazione a \u201c<em>tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto<\/em>\u201d. Richiamo solo il precedente accenno a quell\u2019\u201detica\u201d che il mercato dovrebbe ritrovare in s\u00e9 stesso.<\/p>\n<p><em>Articolo di Stefano Portolani, presidente New DataMarketing<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/2013\/02\/24\/nuova-legge-sui-pagamenti-ecco-cosa-cambia-ce-ne-parla-stefano-portolani\/tabella-sinottica\/\" rel=\"attachment wp-att-6505\">Tabella Sinottica<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adam Smith (Scozia 1723-1790) teorizz\u00f2 l&#8217;esistenza di leggi naturali che, come una &#8220;mano invisibile&#8221;, guidano l&#8217;andamento dell&#8217;economia della societ\u00e0. La teoria smithiana \u00e8 nota come \u201cliberismo economico\u201d. 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