{"id":5456,"date":"2012-12-13T10:01:11","date_gmt":"2012-12-13T09:01:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=5456"},"modified":"2014-07-16T14:02:34","modified_gmt":"2014-07-16T13:02:34","slug":"con-daniela-de-pasquale-parliamo-di-online-behavioural-advertising","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2012\/12\/13\/con-daniela-de-pasquale-parliamo-di-online-behavioural-advertising\/","title":{"rendered":"Con Daniela De Pasquale parliamo di Online Behavioural Advertising"},"content":{"rendered":"<p>La pubblicit\u00e0 comportamentale <em>online<\/em>, come \u00e8 noto, consente di realizzare campagne pubblicitarie particolarmente efficaci, in quanto basate sui gusti e gli interessi degli utenti grazie al monitoraggio dei loro percorsi di rete ed alla loro conseguente profilazione.<\/p>\n<p>Essa pu\u00f2 costituire una minaccia alla sfera della riservatezza degli individui, spesso del tutto inconsapevoli di essere spiati mentre navigano, scrivono una mail o esprimono il proprio pensiero su un <em>social network<\/em>. L\u2019utente una volta profilato, magari anche in base alla sua posizione, grazie alla <em>geolocation<\/em>, riceve messaggi pubblicitari che hanno ovviamente maggiori possibilit\u00e0 di suscitare un suo atto di acquisto, in quanto relative a prodotti o servizi che lo interessano.<\/p>\n<p>Pertanto il collocamento di un mezzo di monitoraggio (c.d. <em>cookie<\/em>) nel terminale di un utente deve essere basato sul consenso libero ed esplicito di questo.<\/p>\n<p>Nel febbraio 2009 la <em>Federal Trade<\/em><em> Commission<\/em>, sulla scorta di una risoluzione gi\u00e0 intrapresa nel 2007<a title=\"\" href=\"#_ftn1\"><sup><sup>[1]<\/sup><\/sup><\/a>, ha stabilito quali principi debbano ispirare l\u2019adozione di un codice di autoregolamentazione con riferimento a questo particolare tipo di pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel luglio 2009, un gruppo di associazioni operanti nell\u2019ambito dell\u2019industria pubblicitaria americana, capitanati da IAB, <em>Internet Advertising Bureau<\/em>. (<em>http:\/\/www.iab.net\/self-reg<\/em>) ha dato vita ad un di codice di autoregolamentazione, denominato \u201c<em>Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising<\/em>\u201d. Esso racchiude sette principi di trasparenza ed informazione che le aziende aderenti si sono impegnate a rispettare, a partire dal 2010, allo scopo di aumentare la consapevolezza degli utenti su questi meccanismi<\/p>\n<p>Nel frattempo il legislatore comunitario con la direttiva 136\/2009 (c.d. <em>Telecom\u2019s Package<\/em>) ha stabilito alcuni principi proprio con riferimento alle tecniche basate sull\u2019installazione dei <em>cookies<\/em>.<\/p>\n<p>Il 66\u00b0 considerando di tale direttiva prevede che: \u00ab<em>Possono verificarsi tentativi da parte di terzi di archiviare le informazioni sull\u2019apparecchiatura di un utente o di ottenere l\u2019accesso a informazioni gi\u00e0 archiviate, per una variet\u00e0 di scopi che possono essere legittimi (ad esempio, alcuni tipi di marcatori, \u00abcookies\u00bb) o implicare un\u2019intrusione ingiustificata nella sfera privata (ad esempio software spia o virus). Conseguentemente \u00e8 di fondamentale importanza che gli utenti siano informati in modo chiaro e completo quando compiono un\u2019attivit\u00e0 che potrebbe implicare l\u2019archiviazione o l\u2019ottenimento dell\u2019accesso di cui sopra. Le modalit\u00e0 di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere il pi\u00f9 possibile chiare e comprensibili. Eccezioni all\u2019obbligo di comunicazione delle informazioni e di offerta del diritto al rifiuto dovrebbero essere limitate a quei casi in cui l\u2019archiviazione tecnica o l\u2019accesso siano strettamente necessari al fine legittimo di consentire l\u2019uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall\u2019abbonato o dall\u2019utente. Il consenso dell\u2019utente al trattamento pu\u00f2 essere espresso mediante l\u2019uso delle opportune impostazioni di un motore di ricerca o di un\u2019altra applicazione, qualora ci\u00f2 si riveli tecnicamente fattibile ed efficace, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva n. 95\/46\/Ce<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Ai sensi della medesima direttiva l\u2019art. 5, comma terzo, della direttiva n. 2002\/58\/Ce (ossia la Direttiva e-Privacy, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) \u00e9 stato cos\u00ec modificato: \u00ab<em>Gli Stati membri assicurano che l\u2019archiviazione di informazioni oppure l\u2019accesso a informazioni gi\u00e0 archiviate nell\u2019apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l\u2019abbonato o l\u2019utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva n. 95\/46\/Ce, tra l\u2019altro sugli scopi del trattamento. Ci\u00f2 non vieta l\u2019eventuale archiviazione tecnica o l\u2019accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione esplicitamente richiesto dall\u2019abbonato o dall\u2019utente a erogare tale servizio<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>A questo punto, l\u2019<em>Article 29 Working Party<\/em> (di seguito, anche, WP29, organismo che raggruppa le authority comunitarie in materia di <em>privacy<\/em>), prima della scadenza del termine per il recepimento della detta Direttiva negli Stati Membri ha stilato un documento di indirizzo in materia di <em>behavioural advertising<\/em> (Opinione 2\/2010 sulla pubblicit\u00e0 comportamentale). Esso stabilisce che: \u00ab<em>i) il consenso, che di norma \u00e8 denominato \u201cprevio consenso\u201d, deve essere ottenuto prima del collocamento del cookie e\/o della raccolta delle informazioni archiviate nell\u2019apparecchiatura terminale dell\u2019utente, e ii) il consenso informato pu\u00f2 essere ottenuto soltanto se all\u2019utente sono state fornite informazioni preventive circa l\u2019invio e le finalit\u00e0 del cookie. In questo contesto \u00e8 importante considerare che, affinch\u00e9 il consenso sia valido indipendentemente dalle circostanze in cui \u00e8 stato espresso, esso deve essere libero, specifico e costituire una manifestazione informata di volont\u00e0 dell&#8217;interessato. Il consenso deve essere ottenuto prima che si proceda alla raccolta dei dati personali, in modo che gli interessati siano pienamente consapevoli del fatto che stanno esprimendo un consenso e dell\u2019oggetto del medesimo. Inoltre, il consenso deve poter essere revocato<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Dopo questa prima serie di indicazioni normative EASA (<em>European Advertising Stardards Alliance<\/em>), organismo che raggruppa le autorit\u00e0 di autodisciplina pubblicitarie europee insieme a numerose associazioni rappresentative delle imprese pubblicitarie, tra cui IAB (<em>Internet Advertising Bureau<\/em>) Europe, nel 2011 varava un documento (EASA <em>Best Practice Reccomandation on Online Behavioural Advertising<\/em>, il quale comprende anche lo IAB <em>Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising<\/em>) atto a sollecitare l\u2019industria pubblicitaria ad adottare alcune regole standard per affrontare in maniera uniforme la materia del <em>behavioural<\/em> <em>advertising<\/em>. \u00c8 auspicata l\u2019adozione di regole specifiche in relazione a questo tipo di attivit\u00e0 pubblicitaria nell\u2019ambito dei vari codici di autodisciplina nazionali ed \u00e8 previsto che le dispute relative siano devolute alle autorit\u00e0 autodisciplinari locali (in Italia l\u2019Istituto di Autodisciplina Pubblicit\u00e0). Inoltre un\u2019icona rinvia ad informative specifiche in relazione all\u2019utilizzo di <em>cookies<\/em> da parte dei vari soggetti coinvolti in questa attivit\u00e0, l\u2019espressione del consenso esplicito potr\u00e0 svolgersi mediante il link ad un sito web (<em>www.youronlinechoices.eu<\/em>), e poi si prevede l\u2019utilizzo di un \u201c<em>seal<\/em>\u201d, una sorta di marchio di riconoscimento che pu\u00f2 essere apposto dai siti web che si conformano alle regole autodisciplinari ed ovviamente un sistema di risoluzione di reclami e dispute.<\/p>\n<p>Questo slancio dell\u2019industria pubblicitaria e degli organismi di autodisciplina \u00e8 stato rallentato, tuttavia, da un successivo provvedimento del WP29, datato dicembre 2011, (Opinion 16\/2011 on EASA\/IAB <em>best practice recommendation on online behavioural advertising<\/em>) che ha sostanzialmente \u201cbocciato\u201d il sistema cos\u00ec proposto.<\/p>\n<p>Il WP29 ha segnalato che, diversamente da quanto indicato dall&#8217;industria pubblicitaria, esistono numerose tecnologie facilmente applicabili che consentirebbero al consumatore anche intervenendo sugli attuali software di navigazione, di esprimere o negare il proprio assenso alla pubblicit\u00e0 comportamentale in via preventiva. Ci\u00f2 richiede naturalmente una collaborazione attiva da parte degli operatori del settore, i quali sono invitati ad avvalersi delle indicazioni fornite nel suddetto parere. Il WP 29 ha sottolineato, infine, che deve anche essere garantita una protezione rafforzata per bambini e utenti minorenni e che i dati raccolti devono essere conservati per un periodo di tempo limitato.<\/p>\n<p>Infine, oggi le regole comunitarie sono state recepite finalmente anche in Italia, con effetto dal 1 giugno 2012 (d.lgs. 28 maggio 2012, n. 69), mediante una modifica all\u2019art. 122 del Codice Privacy. Secondo le nuove regole, l\u2019utilizzo dei <em>cookies<\/em> \u00e8 consentito a condizione che l&#8217;utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato, seppur con modalit\u00e0 semplificate. L\u2019archiviazione tecnica o l\u2019accesso alle informazioni gi\u00e0 archiviate saranno sempre possibili se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente richiesto dall&#8217;utente di erogare un determinato servizio. Resta al Garante il non facile compito di individuare tali modalit\u00e0 semplificate, tenuto conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte. Ai fini dell&#8217;espressione del consenso possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilit\u00e0 per l&#8217;utente. Non esistono in questo momento specifiche indicazioni del Garante della Privacy su come procedere in ordine alla informativa semplificata n\u00e9 al consenso preventivo. Esse tuttavia sono attese <em>ad horas<\/em>.<\/p>\n<p>Mentre all\u2019estero queste nuove regole sono gi\u00e0 applicate e sanzionate in Italia il capitolo della concreta applicazione delle norme recentemente entrate in vigore in materia di <em>behavioural advertising <\/em>\u00e8 ancora tutto da scrivere.<\/p>\n<p>In questo contesto, il 12 ottobre 2012 l\u2019EASA, insieme all\u2019industria pubblicitaria statunitense ed europea ha lanciato il programma denominato <em>European Interactive Digital Advertisng Alliance<\/em> (<em>www.edaa.eu<\/em>) iniziativa pan-europea che si prefigge di coadiuvare gli organismi di autodisciplina nazionali nella introduzione di un sistema di regole uniformi e nella promozione dell\u2019\u201dicona\u201d prevista dal sistema IAB <em>Europe EU framework for OBA.<\/em><\/p>\n<p>Da segnalare il lancio dell\u2019OBA Self-regulation Code il 4 dicembre 2012 da parte dell\u2019International Chamber of Commerce, finalizzato alla creazione di un sistema regole coerente con quello varato dall\u2019EASA.<\/p>\n<p>Quello dell\u2019OBA, insomma \u00e8 un fronte molto caldo, trasversale rispetto alla materia della <em>privacy<\/em> ed a quella della pubblicit\u00e0 ed a ben vedere \u00e8 possibile che in futuro ci si trovi a considerarne anche altri aspetti: basti pensare al rischio di pratiche come quelle sanzionate dalla Corte di Giustizia della Unione Europea con riferimento alle parole chiave ed annunci sponsorizzati (si veda il noto caso Interflora<a title=\"\" href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>). Chi effettua una determinata ricerca potrebbe, infatti, essere raggiunto dalla pubblicit\u00e0 di una azienda concorrente rispetto a quella produttrice del prodotto o servizio ricercato o addirittura da quella di un contraffattore.<\/p>\n<p>La strada dell\u2019autodisciplina si profila come la soluzione pi\u00f9 efficace e forse l\u2019unica possibile in un ambiente caratterizzato dal forte dinamismo e tenuto conto della diffusione e frequenza del fenomeno nelle economie mondiali.<\/p>\n<p><em>Daniela De Pasquale<\/em><\/p>\n<div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> FTC Staff, <em>Online Behavioral Advertising: <\/em>1 <em>Moving the Discussion Forward to Possible Self-Regulatory Principles <\/em>(Dec. 20, 2007), in<em>http:\/\/www.ftc.gov\/os\/2007\/12\/P859900stmt.pdf.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\"><sup><sup>[2]<\/sup><\/sup><\/a> Innanzitutto (1) la necessit\u00e0 di creare cultura ed aumentare la consapevolezza del pubblico su questo fenomeno. Le imprese si impegnano (2) ad una maggiore trasparenza, mediante chiare comunicazioni ed informative ai consumatori circa la raccolta e l\u2019utilizzo di dati con riguardo a i tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella pubblicit\u00e0 comportamentale. Il consumatore (3) deve avere un potere di controllo sui propri dati mediante strumenti che gli permetteranno di scegliere se i dati siano trasferiti a terzi. La possibilit\u00e0 di questa scelta dovrebbe essere portata a conoscenza dell\u2019utente da parte di quei soggetti terzi che raccolgono ed usano i dati per la pubblicit\u00e0 comportamentale on line. Ne discende, altres\u00ec, (4) l\u2019obbligo di garantire un livello ragionevole di sicurezza dei dati raccolti ed una limitata memorizzazione degli stessi. \u00c8 necessario (5) ottenere il consenso dell\u2019utente allorch\u00e9 si dia corso ad un cambiamento sostanziale delle finalit\u00e0 per le quali i dati sono stati raccolti i dati. Ancora, (6) dovrebbero essere osservate particolari cautele nel trattare determinate tipologie di dati &#8211; si pensi ai dati relativi all\u2019utilizzo del web da parte del minore, alla raccolta di dati relativi a titoli finanziari, prescrizioni di medicinali o altre informazioni sanitarie. Infine (7) i soggetti aderenti che utilizzano tale forma di pubblicit\u00e0 dovrebbero impegnarsi affinch\u00e9 tutti i soggetti coinvolti nella pubblicit\u00e0 comportamentale <em>on line<\/em> si conformino a questi principi.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> Interflora Inc. e Interflora British Unit \/ Marks &amp; Spencer Plc Flowers Direct Online Ltd C-323\/09<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pubblicit\u00e0 comportamentale online, come \u00e8 noto, consente di realizzare campagne pubblicitarie particolarmente efficaci, in quanto basate sui gusti e gli interessi degli utenti grazie al monitoraggio dei loro percorsi&hellip; <span class=\"read-more-span\"><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2012\/12\/13\/con-daniela-de-pasquale-parliamo-di-online-behavioural-advertising\/\" class=\"more-link\">Continua a leggere<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Con Daniela De Pasquale parliamo di Online Behavioural Advertising&#8221;<\/span> <span class=\"genericon genericon-next\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":5459,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[2148,438,2147,87,2149,1763],"class_list":["post-5456","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-direct-marketing","tag-cookies","tag-geolocalizzazione","tag-online-behavioural-advertising","tag-opinione","tag-pubblicita","tag-regolamentazioni"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/Online-Behavioural-Advertising.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5456"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5456\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}