{"id":17912,"date":"2015-06-28T09:00:41","date_gmt":"2015-06-28T08:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=17912"},"modified":"2015-07-06T09:46:48","modified_gmt":"2015-07-06T08:46:48","slug":"gli-effetti-dellassegno-bancario-privo-di-data-e-dellassegno-postdatato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/06\/28\/gli-effetti-dellassegno-bancario-privo-di-data-e-dellassegno-postdatato\/","title":{"rendered":"Gli effetti dell\u2019assegno bancario privo di data e dell\u2019assegno postdatato"},"content":{"rendered":"<p>\n\tCapita spesso che un assegno venga emesso senza apposizione di data oppure con data futura. Dal punto di vista giuridico, ci sono sostanziali differenze tra un assegno senza data e un assegno postdatato (al quale, cio&egrave;, &egrave; stata apposta una data futura).\n<\/p>\n<p>\n\tDal 1999, l&rsquo;emissione di un assegno postdatato non configura pi&ugrave; reato, ma la condotta &egrave; sanzionabile amministrativamente per evasione del bollo. L&rsquo;assegno postdatato &egrave; quindi un titolo valido, ma irregolare<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>, con la conseguenza che il&nbsp; creditore potr&agrave; chiederne il pagamento anche in una data anteriore rispetto a quella riportata sul titolo medesimo e anche esigerne il protesto se il conto &egrave; in rosso. Prima di tutto ci&ograve;, peraltro, &egrave; necessario che il creditore regolarizzi l&rsquo;assegno con l&rsquo;imposta di bollo nella misura del 12 per mille dell&rsquo;importo dell&rsquo;assegno e paghi le sanzioni, versando il 2,4% sul valore del titolo. L&rsquo;assegno bancario &egrave;, infatti, per legge, un titolo pagabile &ldquo;a vista&rdquo;, cio&egrave; al momento stesso della sua presentazione, e tale regola non pu&ograve; essere derogata nemmeno col consenso delle parti. Ne deriva che l&rsquo;assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione &egrave; pagabile in banca nel giorno stesso della sua presentazione.\n<\/p>\n<p>\n\tTuttavia, come detto, per potersi procedere all&rsquo;effettivo incasso dell&rsquo;assegno postdatato, &egrave; prima necessaria la sua regolarizzazione fiscale. In caso contrario vi &egrave; una responsabilit&agrave; per l&rsquo;evasione dell&rsquo;imposta di tutti i soggetti, in solido, che hanno concorso a formare il titolo e a metterlo in circolazione, quindi del traente (debitore), del prenditore (creditore), di eventuali giranti e della banca negoziatrice. In sintesi, per l&rsquo;assegno postdatato valgono i seguenti principi fondamentali:\n<\/p>\n<ul>\n<li>\n\t\tl&rsquo;assegno &egrave; valido e pagabile a vista; il beneficiario, quindi, ne pu&ograve; pretendere immediatamente il pagamento all&rsquo;atto di presentazione allo sportello;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\togni patto contrario sull&rsquo;assegno si considera nullo e, quindi, come mai stipulato; pertanto la data futura (ossia quella riportata sull&rsquo;assegno) &egrave; da ritenersi come se non fosse mai stata apposta;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tl&rsquo;assegno postdatato regolarizzato non pu&ograve;, tuttavia, valere come titolo esecutivo &ndash; pertanto non lo si potr&agrave; azionare con un atto di precetto per poi dar corso all&rsquo;azione esecutiva -, dovendosi considerare titolo con bollo irregolare, senza che abbia a tal fine rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\" title=\"\">[2]<\/a>.\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\tQuest&rsquo;ultima circostanza fa s&igrave; che il creditore debba per forza di cose azionare il titolo con la richiesta di un decreto ingiuntivo e invece non possa procedere subito in sede esecutiva, previa notifica del precetto. Infine occorre segnalare l&rsquo;eccezione alla regola. L&rsquo;art. 121 della legge assegni ammette, infatti, la legittima possibilit&agrave; di postdatazione dell&rsquo;assegno, ma solo in funzione del tempo necessario affinch&eacute; il titolo pervenga al destinatario (ad es. per posta) o qualora vi sia un&rsquo;altra, materiale ed oggettiva, impossibilit&agrave; di presentazione. In ogni caso la data non dovr&agrave; differire di oltre quattro giorni da quella di effettiva emissione.\n<\/p>\n<p>\n\tPassando all&rsquo;assegno privo di data, &egrave; utile ricordare che il Regio Decreto del 21\/1\/1933 n. 1736, all&rsquo;art. 1, indica gli elementi essenziali che deve contenere un assegno bancario e cio&egrave;:\n<\/p>\n<ol>\n<li>\n\t\tla denominazione di assegno bancario (ch&egrave;que) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso &egrave; redatto;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tl&#39;ordine incondizionato di pagare una somma determinata (certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e\/o cifre: in caso di differenza tra le due indicazioni prevale la somma indicata in lettere; l&rsquo;assegno invece vale per la somma minore se essa &egrave; stata scritta pi&ugrave; volte, in lettere e\/o cifre);\n\t<\/li>\n<li>\n\t\til nome di chi &egrave; designato a pagare (trattario) (l&rsquo;art. 3 prevede a pena di nullit&agrave; che il trattario sia un banchiere: fanno eccezione i titoli emessi o pagabili al di fuori del territorio dello Stato);\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tl&#39;indicazione del luogo di pagamento (in mancanza di tale indicazione l&rsquo;assegno non &egrave; nullo, ma &egrave; pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario);\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tl&#39;indicazione della data e del luogo dove l&#39;assegno bancario &egrave; emesso;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tla sottoscrizione di colui che emette l&#39;assegno bancario (traente).\n\t<\/li>\n<\/ol>\n<p>\n\tSempre il Regio Decreto in commento, all&rsquo;art. 2, comma 1, dispone che <em>&ldquo;il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell&rsquo;articolo precedente non vale come assegno bancario&rdquo;<\/em>. L&rsquo;assegno senza data &egrave;, quindi, radicalmente nullo, essendo privo, appunto, di uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un assegno; tant&rsquo;&egrave; vero che il medesimo costituisce solo una promessa di pagamento, la quale non &egrave; assistita da quegli strumenti di &ldquo;pressione&rdquo; che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l&rsquo;esecutivit&agrave;, l&rsquo;elevazione del protesto, etc.). &nbsp;Si noti, tra l&rsquo;altro, che &egrave; priva di efficacia l&rsquo;eventuale delega a completare il titolo (quanto alla data, ma anche al luogo di emissione) in ipotesi conferita dal traente al prenditore (cfr. Cass. 828\/1967). Quindi, a differenza dell&rsquo;assegno postdatato, l&rsquo;assegno privo di data non pu&ograve; essere portato all&rsquo;incasso, n&eacute; pu&ograve; essere regolarizzato in qualche modo. Se in possesso di un assegno privo di data, il creditore potrebbe solo presentare un ricorso monitorio, dimostrando, con la produzione di tale titolo, l&rsquo;esistenza di una certa obbligazione tra le parti. Spetter&agrave; poi al debitore l&rsquo;onere della prova contraria.\n<\/p>\n<p>\n\tUn&rsquo;ulteriore conseguenza &egrave; che l&rsquo;assegno privo di luogo o di data, in quanto nullo, non pu&ograve; nemmeno essere protestato se sul conto non ci sono fondi<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\" title=\"\">[3]<\/a>. Tantomeno esso potr&agrave; fondare un&rsquo;esecuzione forzata. Peraltro, va evidenziato che quelle che precedono sono dissertazioni pi&ugrave; teoriche che pratiche, considerato che la data, cos&igrave; come il luogo di emissione &#8211; com&rsquo;&egrave; evidente e come &egrave; d&rsquo;uso fare &#8211; ben potrebbero essere apposti in qualunque momento dal portatore del titolo, sanandone cos&igrave; l&rsquo;invalidit&agrave; originaria.\n<\/p>\n<div>\n\t<em>Questo articolo &egrave; redatto con la collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.spsw-law.it\/\"><strong>Studio Paleari<\/strong><\/a>, studio legale di Milano, che opera principalmente nel settore del diritto commerciale, fallimentare e societario, assistendo le aziende in tutti gli aspetti della vita dell&rsquo;impresa, dalla formazione allo sviluppo e alla gestione, anche in ambito internazionale. <strong>DDm <\/strong>si avvale della competenza del titolare dello Studio, <strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=18184911\">Avvocato Luca Paleari<\/a><\/strong>, coadiuvato dall&rsquo;<strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=167011033\">Avvocato Stefania Viola<\/a><\/strong>. Con loro, ogni 15 giorni, <strong>tratteremo argomenti di interesse per questo mercato<\/strong> sia seguendo un piano editoriale, sia su argomenti proposti dai nostri lettori, che rivestano interessi comuni. Per questa iniziativa i lettori di DDm potranno sottoporre le loro proposte a <a href=\"mailto:studio.legale@4itgroup.it\">studio.legale@4itgroup.it<\/a><\/em><\/p>\n<p>\n\t\t&nbsp;\n\t<\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div id=\"ftn1\">\n<p>\n\t\t\t<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> cfr. Cass. sent. n. 2160\/2006; Corte d&rsquo;Appello di Milano, sentenza n. 1617 del 6 Maggio 2014\n\t\t<\/p>\n<p>\n\t\t\t&nbsp;\n\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div id=\"ftn2\">\n<p>\n\t\t\t<a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a> Cassazione sentenza 3 marzo 2010, n. 5069: <em>&ldquo;Tuttavia, lo stesso<\/em> (l&rsquo;assegno postdatato &ndash; n.d.a.) <em>non pu&ograve; valere come titolo esecutivo. Infatti, l&#39;assegno postdatato usurpa le funzioni proprie della cambiale, sfuggendo per&ograve; alla relativa tassa sul bollo. Il principio della necessit&agrave; dell&#39;originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell&#39;assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), &egrave; sancito espressamente dall&#39;art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l&#39;altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d&#39;ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118&rdquo;<\/em>\n\t\t<\/p>\n<p>\n\t\t\t&nbsp;\n\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div id=\"ftn3\">\n<p>\n\t\t\t<a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\" title=\"\">[3]<\/a> Trib. Roma ord. del 6.12.2004\n\t\t<\/p>\n<p>\n\t\t\t&nbsp;\n\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capita spesso che un assegno venga emesso senza apposizione di data oppure con data futura. 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