{"id":17735,"date":"2015-05-17T13:12:55","date_gmt":"2015-05-17T12:12:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=17735"},"modified":"2015-05-22T13:23:24","modified_gmt":"2015-05-22T12:23:24","slug":"un-tema-di-grande-attualita-la-videosorveglianza-nei-luoghi-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/05\/17\/un-tema-di-grande-attualita-la-videosorveglianza-nei-luoghi-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Un tema di grande attualit\u00e0: la videosorveglianza nei luoghi di lavoro"},"content":{"rendered":"<p>\n\tSempre pi&ugrave; spesso capita che, per motivi di sicurezza, gli imprenditori sentano la necessit&agrave; di installare telecamere di sorveglianza che inquadrino determinate aree della struttura aziendale. Sappiamo, peraltro, che l&#39;articolo 4 della Legge 300\/1970 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che &egrave; fatto divieto al datore di lavoro di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell&#39;attivit&agrave; lavorativa dei dipendenti. Ci&ograve; nonostante &egrave; di fatto ammessa la possibilit&agrave; di installare sistemi che abbiano finalit&agrave; organizzative o produttive (come nel caso dei tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga preventivamente raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA o RSU) circa le modalit&agrave; di utilizzo di tali apparecchiature. Nella domanda di autorizzazione, dovranno essere evidenziate le circostanze e le motivazioni che rendono necessaria l&#39;installazione di telecamere per motivi di sicurezza, oltre ad una opportuna e specifica informativa circa la videosorveglianza dei dipendenti. In questo caso, le telecamere dovranno avere spie luminose, per essere identificabili, ed essere installate solo in angoli dell&#39;azienda potenzialmente a rischio rapina o di attivit&agrave; criminali, sempre tenendo conto della privacy delle persone. Pertanto, la ripresa dell&#39;attivit&agrave; lavorativa a distanza dei lavoratori deve essere occasionale ed esclusivamente finalizzata alla sicurezza aziendale e dello stesso dipendente e la visione dei filmati consentita solo in presenza di eventuali violazioni, furti, atti di vandalismo ecc. opportunamente e preventivamente denunciate all&#39;autorit&agrave; giudiziaria.\n<\/p>\n<p>\n\tIn mancanza di accordo con le RSA\/RSU, su richiesta del datore di lavoro, sar&agrave; l&#39;Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalit&agrave; d&rsquo;uso delle apparecchiature di controllo. &nbsp;In assenza di tali accorgimenti relativi all&#39;utilizzo dei sistemi di controllo, la loro installazione deve ritenersi illegittima, in quanto contraria alla legge. In tali casi, il dipendente potr&agrave; rivolgersi sia al Giudice del lavoro, sia al Giudice penale per chiedere che sia inibito al datore di lavoro di continuare ad utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza. Anche il Codice della Privacy (art. 114, d.lgs. n. 196\/2003) richiama integralmente la disciplina dell&rsquo;art. 4 della L. 300 cit. e, pertanto, si pone quale regolamentazione aggiuntiva rispetto a quella settoriale di limitazione del potere di controllo del datore e impone una lettura integrata dei due sistemi normativi (si veda Provv. Garante Privacy 29 aprile 2004). Espletata la procedura prescritta, e prima di installare un impianto di videosorveglianza, il datore di lavoro dovr&agrave; quindi (Provv. Garante Privacy 8 aprile 2010):\n<\/p>\n<ul>\n<li>\n\t\tinformare i lavoratori con appositi cartelli della presenza delle telecamere;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tnominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tposizione le telecamere verso le zone a rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attivit&agrave;;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tconservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\tIn questo articolato quadro normativo, si &egrave; di recente inserito il cosiddetto &ldquo;Job Act&rdquo;, il cui testo continua il suo lungo percorso verso l&#39;approvazione definitiva e verso l&#39;emanazione dei decreti attuativi della Legge Delega Lavoro. Tra i tanti temi trattati dalla Riforma del Lavoro 2015, rimane proprio il via libera alla <em>&ldquo;revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell&rsquo;evoluzione tecnologica&rdquo;<\/em>, a patto, per&ograve; che tali controlli a distanza siano diretti sui macchinari e non sui lavoratori, in modo da garantire la privacy del dipendente. Nella formulazione della futura normativa in materia, il Governo dovr&agrave; quindi tener conto del delicato tema del controllo a distanza del lavoratore (che dovrebbe rimanere vietato nella sua veste di indebita ingerenza nella vita del cittadino) e quello dell&rsquo;ottimizzazione ed informatizzazione dei cicli di lavoro attraverso strumenti che non controllino il lavoratore in quanto persona fisica, ma permettano di gestire al meglio le opportunit&agrave; concesse dalla tecnologia per i miglioramento dell&rsquo;organizzazione e delle performance aziendali.\n<\/p>\n<p>\n\tMa non &egrave; tutto. Il Governo dovr&agrave; anche tener conto della normativa internazionale. Infatti, il 1&deg; aprile scorso, la questione ha assunto una portata &ldquo;comunitaria&rdquo;, alla luce della Raccomandazione emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d&rsquo;Europa in materia di trattamento dei dati personali in ambito lavorativo. La Raccomandazione &egrave; finalizzata a proteggere la privacy dei lavoratori di fronte ai progressi tecnologici che permettono ai datori di lavoro di raccogliere e conservare ogni tipo di informazione. Il Comitato dei Ministri del Consiglio raccomanda in particolare agli Stati Membri:\n<\/p>\n<ol>\n<li>\n\t\tche i principi contenuti nella Raccomandazione stressa vengano recepiti nelle Legislazioni nazionali sulla tutela dei dati personali nell&rsquo;ambito dei rapporti di lavoro e dei settori ad esso collegati;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tdi promuovere il recepimento e l&rsquo;implementazione dei principi contenuti nella Raccomandazione attraverso &ldquo;strumenti complementari&rdquo; quali Codici di condotta, per accertare che gli stessi siano &ldquo;conosciuti, compresi ed applicati&rdquo; da tutti gli attori del mondo del lavoro, a partire dalle rappresentanze datoriali e dei lavoratori. E siano, altres&igrave;, tenuti presenti nella configurazione e nell&rsquo;utilizzazione degli strumenti ICT nei settori dell&rsquo;impiego.\n\t<\/li>\n<\/ol>\n<p>\n\tQuanto alle regole generali a cui attenersi nel corso del rapporto di lavoro riguardo alla videosorveglianza, la Raccomandazione:\n<\/p>\n<ul>\n<li>\n\t\tprevede il divieto, per i datori di lavoro, di utilizzare strumenti tecnologici all&rsquo;esclusivo scopo di controllare le attivit&agrave; e i comportamenti dei dipendenti;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tqualora sia ritenuto necessario dal datore di lavoro utilizzare sistemi di sorveglianza audio-video, chiarisce che questi non dovranno mai essere posizionati in zone normalmente non adibite ad attivit&agrave; lavorativa (come ad esempio negli spogliatoi, nelle mense, ecc.);\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tcon specifico riferimento agli strumenti tecnologici che consentono la localizzazione a distanza dei dipendenti, se ne prevede la legittimit&agrave; solo se viene provato che essi sono utili al legittimo perseguito dei fini aziendale e che non siano utilizzati per un monitoraggio continuo del dipendente.\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\tQuindi, il monitoraggio del dipendente non dovr&agrave; essere lo scopo principale dello strumento tecnologico utilizzato, ma solo la &ldquo;indiretta conseguenza&rdquo; di un&rsquo;attivit&agrave; tesa alla &ldquo;protezione della produzione&rdquo; ovvero della salute e sicurezza sul lavoro o, comunque, per assicurare l&rsquo;efficienza dell&rsquo;organizzazione produttiva. Ci&ograve; posto, data la alta potenzialit&agrave; di violazione dei diritti e delle libert&agrave; individuali dei lavoratori connessa a tali strumenti, il datore di lavoro dovr&agrave; porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare ogni violazione dei predetti diritti e libert&agrave;. Al riguardo, i datori di lavoro dovranno adottare adeguate procedure interne per il trattamento dei dati e darne adeguata comunicazione preventiva ai dipendenti\n<\/p>\n<p>\n\tInfine, la Raccomandazione prevede espressamente alcune &ldquo;cautele aggiuntive&rdquo;:\n<\/p>\n<ul>\n<li>\n\t\tobbligo di informare preventivamente i lavoratori prima di introdurre sistemi e tecnologie informatiche volte al monitoraggio della loro attivit&agrave; lavorativa. Tale informativa, da mantenere aggiornata tempo per tempo, dovr&agrave; indicare gli scopi dell&rsquo;attivit&agrave;, la durata della conservazione dei dati acquisiti e i diritti posti in capo al lavoratore in ordine alla consultazione ed all&rsquo;aggiornamento o cancellazione dei propri dati personali;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tl&rsquo;adozione di adeguate misure interne sul trattamento dei dati, da comunicare preventivamente ai lavoratori;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima dell&rsquo;adozione di qualsiasi sistema di monitoraggio o della modifica di sistemi gi&agrave; esistenti;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tl&rsquo;obbligo di consultazione dei Garanti nazionali della privacy.\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\tA questo punto, non resta che attendere per verificare come il Governo intender&agrave; declinare la legislazione delegata nel &ldquo;sentiero stretto&rdquo; indicato dalla Raccomandazione sopra illustrata. Il tutto, comunque, entro poche settimane, dal momento che nel prossimo mese di giugno scadranno i termini per l&rsquo;esercizio della delega prevista dalla L. 183\/2014.\n<\/p>\n<p>\n\tFONTI<br \/>\n\tGuidaFisco: Telecamere sul posto di lavoro 2015: non pi&ugrave; vietate con Jobs ACT<br \/>\n\tGuido Martinelli &ndash; Ernesto Russo: Video sorveglianza sui luoghi di lavoro<br \/>\n\tRiccardo Pallotta: Jobs Act, controllo a distanza dei lavoratori: &ldquo;vincoli&rdquo; dal Consiglio UE\n<\/p>\n<p>\n\t<em>Questo articolo &egrave; redatto con la collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.spsw-law.it\/\"><strong>Studio Paleari<\/strong><\/a>, studio legale di Milano, che opera principalmente nel settore del diritto commerciale, fallimentare e societario, assistendo le aziende in tutti gli aspetti della vita dell&rsquo;impresa, dalla formazione allo sviluppo e alla gestione, anche in ambito internazionale. <strong>DDm <\/strong>si avvale della competenza del titolare dello Studio, <strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=18184911\">Avvocato Luca Paleari<\/a><\/strong>, coadiuvato dall&rsquo;<strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=167011033\">Avvocato Stefania Viola<\/a><\/strong>. Con loro, ogni 15 giorni, <strong>tratteremo argomenti di interesse per questo mercato<\/strong> sia seguendo un piano editoriale, sia su argomenti proposti dai nostri lettori, che rivestano interessi comuni. Per questa iniziativa i lettori di DDm potranno sottoporre le loro proposte a <a href=\"mailto:studio.legale@4itgroup.it\">studio.legale@4itgroup.it<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sempre pi&ugrave; spesso capita che, per motivi di sicurezza, gli imprenditori sentano la necessit&agrave; di installare telecamere di sorveglianza che inquadrino determinate aree della struttura aziendale. 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