{"id":17519,"date":"2015-04-09T15:53:24","date_gmt":"2015-04-09T14:53:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=17519"},"modified":"2015-04-14T08:31:13","modified_gmt":"2015-04-14T07:31:13","slug":"la-tutela-dei-crediti-in-ambito-internazionale-seconda-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/04\/09\/la-tutela-dei-crediti-in-ambito-internazionale-seconda-parte\/","title":{"rendered":"La tutela dei crediti in ambito internazionale \u2013 Seconda parte"},"content":{"rendered":"<p>\n\tRiprendiamo <strong><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/03\/27\/la-tutela-dei-crediti-in-ambito-internazionale-prima-parte\/\">la nostra trattazione sul recupero dei crediti in ambito internazionale<\/a><\/strong> ed esaminiamo, prima di tutto, il caso in cui il debitore dell&rsquo;azienda italiana abbia trasferito le proprie sostanze in un altro Stato U.E. Con il nuovo Regolamento UE n. 655\/2014, il 15 maggio 2014 &egrave; stata istituita una procedura che prevede l&rsquo;emissione dell&rsquo;<strong><em>ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari<\/em><\/strong> (<em>European Account Preservation Order<\/em>), detta anche OESC. In tal modo si &egrave; voluto facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale con un mezzo efficace, che consentir&agrave; a breve al creditore, a determinate condizioni, di impedire il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell&rsquo;importo indicato nell&rsquo;ordinanza, delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente, tutelandosi cos&igrave; dal rischio di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato.\n<\/p>\n<p>\n\tSi potr&agrave; ricorrere a tale procedura solamente a partire dal 18 gennaio 2017, data prevista dal Regolamento n. 655\/2014 per la sua applicazione, e lo si potr&agrave; fare solo in relazione ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali e, in particolare, quando l&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia ubicata in uno Stato Membro dell&rsquo;Unione Europea e il conto bancario oggetto dell&rsquo;ordinanza sia tenuto in un altro Stato Membro (ad es. si ricorre avanti l&rsquo;autorit&agrave; italiana per chiedere un sequestro conservativo di un conto bancario tenuto in Francia). Quanto alla tipologia dei crediti, sar&agrave; senz&rsquo;altro possibile avvalersi dell&rsquo;ordinanza a garanzia di crediti gi&agrave; esigibili. Con riguardo a crediti non ancora esigibili ci si potr&agrave; avvalere comunque dell&rsquo;ordinanza, purch&eacute; tali crediti derivino da una transazione o da un evento che ha gi&agrave; avuto luogo e se ne possa stabilire con certezza l&rsquo;importo.\n<\/p>\n<p>\n\tNon sar&agrave; invece possibile ricorrere al sequestro conservativo del conto bancario del debitore in ambiti particolari, quali le procedure di insolvenza, in materia successoria, rapporti patrimoniali fra coniugi, sicurezza sociale e arbitrato. Il sequestro conservativo non potr&agrave; inoltre riguardare importi che sono insequestrabili, ai sensi del diritto dello Stato membro dell&rsquo;esecuzione. Evidenziamo, peraltro, che l&rsquo;ordinanza in commento si limita a bloccare i depositi del debitore senza per&ograve; autorizzare che le relative somme vengano automaticamente trasferite direttamente al creditore, il quale dovr&agrave; procedere in sede di esecuzione forzata, per poi, al suo esito, soddisfarsi sulle somme sequestrate.\n<\/p>\n<p>\n\tOltre alle formule di tutela previste dall&rsquo;ordinamento comunitario, l&rsquo;imprenditore nazionale ha sempre a disposizione anche <strong><em>l&rsquo;ingiunzione di pagamento italiana<\/em><\/strong>. Infatti, un&rsquo;impresa creditrice avente sede in Italia pu&ograve; ottenere l&rsquo;emissione, da parte di un giudice italiano, di un&rsquo;ingiunzione di pagamento anche nei confronti di un debitore straniero (europeo e non) a cui la stessa verr&agrave; notificata secondo regole particolari che, ovviamente, concedono termini pi&ugrave; lunghi per il perfezionamento della notifica. Il decreto ingiuntivo ottenuto e notificato in questo modo costituisce titolo esecutivo e, quindi, permette l&rsquo;instaurazione della procedura di recupero forzoso del credito. Il limite di questo procedimento &egrave; che il Tribunale italiano, dopo aver emesso l&rsquo;ingiunzione, ha esaurito la propria funzione e, soprattutto, i propri poteri. Nessun Ufficiale giudiziario italiano, infatti, potr&agrave; recarsi all&#39;estero, pignorare le propriet&agrave; del debitore e venderle all&#39;asta come accadrebbe in Italia. Questo perch&eacute;, per procedere in tal senso, occorrer&agrave; che le autorit&agrave; giudiziarie del Paese in cui si trova il debitore (e in cui si trovano i suoi beni) riconoscano la decisione del giudice italiano e vi diano esecuzione.\n<\/p>\n<p>\n\tTra i paesi membri della UE tale problema non sussiste, stante la vigenza del Regolamento CE n. 44\/2001 (&ldquo;Bruxelles I&rdquo;), di recente sostituito dal Regolamento UE n. 1215\/2012 (&ldquo;Bruxelles I-bis&rdquo;), che prevede il riconoscimento in ogni Stato membro del provvedimento esecutivo emesso dalla autorit&agrave; giudiziaria di un paese contraente, senza la necessit&agrave; di attivare alcun procedimento. Dunque, in questi casi, occorrer&agrave; solo chiedere l&#39;esecutivit&agrave; presso il paese ove &egrave; domiciliato il debitore. Al di fuori del sistema della U.E. &egrave; necessario invece essere cauti e verificare, caso per caso, paese per paese, se esistano le possibilit&agrave; di vedere riconosciuto ed eseguito, all&rsquo;estero, un decreto ingiuntivo o una qualsiasi altra decisione di un Tribunale italiano. La materia del reciproco riconoscimento e dell&rsquo;esecuzione delle decisioni giudiziarie, in molti casi, infatti, &egrave; retta da trattati internazionali o da accordi bilaterali.\n<\/p>\n<p>\n\tL&#39;Italia, sin dagli anni &lsquo;20, ha stipulato alcuni <strong><em>accordi bilaterali<\/em><\/strong> su queste questioni. Tutti questi accordi prevedono che la decisione, in materia civile o commerciale, emanata da un organo giudiziario di uno dei paesi contraenti, abbia pieno riconoscimento ed efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati contraenti senza necessit&agrave; di un&#39;apposita procedura. Per verificare quali accordi abbia siglato il nostro Paese sui temi che ci occupano, potrebbe essere utile consultare il sito del Ministero della giustizia<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a> In mancanza di accordi o trattati internazionali, potrebbe accadere, invece, che, pur avendo ottenuto in Italia una sentenza di condanna oppure un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore straniero, il creditore non possa recuperare concretamente il proprio credito, in quanto il provvedimento ottenuto non viene riconosciuto nel paese del debitore. Ci&ograve; potrebbe succedere, ad esempio, con gli Stati Uniti d&rsquo;America, che non hanno aderito ad alcuna convenzione internazionale per il riconoscimento delle decisioni straniere. Discorso diverso vale, invece, per le decisioni arbitrali. In questi casi, come previsto dalla Convenzione di New York del 1958, il riconoscimento di questo particolare tipologia di decisioni &egrave; reciproco. Ne deriva, pertanto, che nei contratti con gli U.S.A. potrebbe essere opportuno inserire un&#39;apposita clausola con la quale stabilire che le controversie relative al rapporto vengano decise da un Arbitro o da un Collegio arbitrale.\n<\/p>\n<p>\n\tPoich&eacute; il riconoscimento della decisione giudiziale italiana, all&rsquo;estero, non &egrave; cos&igrave; automatico, tale possibilit&agrave; di riconoscimento deve essere, per forza di cose, valutata a priori. Infatti, sarebbe del tutto inutile attribuire al giudice italiano la competenza in ordine alle controversie insorgenti nell&rsquo;ambito di un contratto internazionale, sapendo in partenza che la conseguente decisione non sar&agrave; comunque riconosciuta nel Paese della controparte, ove andrebbe applicata ed eseguita. In mancanza di convenzioni bilaterali, potrebbe essere quindi opportuno agire in giudizio davanti al foro competente ove &egrave; domiciliato il debitore, ossia direttamente presso il giudice straniero. In tal caso, occorrer&agrave; per&ograve; conoscere la normativa nazionale della controparte e quindi sapere in anticipo se, ad esempio, essa preveda o meno una procedura simil-monitoria, che consenta tempi brevi per l&rsquo;ottenimento del provvedimento (ad es. in Argentina non &egrave; previsto alcun istituto analogo all&rsquo;ingiunzione di pagamento, mentre in Cile ed in Cina s&igrave;, sebbene su presupposti in parte diversi e a volte pi&ugrave; restrittivi rispetto a quelli italiani).\n<\/p>\n<p>\n\tIn conclusione, viste le difficolt&agrave; di procedere al recupero del credito in casi come quelli sopra descritti, &egrave; essenziale &ndash; ancor pi&ugrave; di quanto accada per un&rsquo;attivit&agrave; commerciale svolta in Italia &ndash; prevenire fin dall&rsquo;inizio situazioni che facilitino il sorgere di insoluti, ottimizzando la modulistica contrattuale.\n<\/p>\n<p>\n\t<em>Questo articolo &egrave; redatto con la collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.spsw-law.it\/\"><strong>Studio Paleari<\/strong><\/a>, studio legale di Milano, che opera principalmente nel settore del diritto commerciale, fallimentare e societario, assistendo le aziende in tutti gli aspetti della vita dell&rsquo;impresa, dalla formazione allo sviluppo e alla gestione, anche in ambito internazionale. <strong>DDm <\/strong>si avvale della competenza del titolare dello Studio, <strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=18184911\">Avvocato Luca Paleari<\/a><\/strong>, coadiuvato dall&rsquo;<strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=167011033\">Avvocato Stefania Viola<\/a><\/strong>. Con loro, ogni 15 giorni, <strong>tratteremo argomenti di interesse per questo mercato<\/strong> sia seguendo un piano editoriale, sia su argomenti proposti dai nostri lettori, che rivestano interessi comuni. Per questa iniziativa i lettori di DDm potranno sottoporre le loro proposte a <a href=\"mailto:studio.legale@4itgroup.it\">studio.legale@4itgroup.it<\/a><\/em>\n<\/p>\n<div>\n\t&nbsp;<\/p>\n<p>\n\t\t&nbsp;\n\t<\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div id=\"ftn1\">\n<p>\n\t\t\t<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_3.wp?tabaip=y\">http:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_3.wp?tabaip=y<\/a>\n\t\t<\/p>\n<p>\n\t\t\t&nbsp;\n\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riprendiamo la nostra trattazione sul recupero dei crediti in ambito internazionale ed esaminiamo, prima di tutto, il caso in cui il debitore dell&rsquo;azienda italiana abbia trasferito le proprie sostanze in&hellip; <span class=\"read-more-span\"><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/04\/09\/la-tutela-dei-crediti-in-ambito-internazionale-seconda-parte\/\" class=\"more-link\">Continua a leggere<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;La tutela dei crediti in ambito internazionale \u2013 Seconda parte&#8221;<\/span> <span class=\"genericon genericon-next\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":17520,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,6,7,8,9],"tags":[4404,87,4500],"class_list":["post-17519","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-direct-marketing","category-document-management","category-green","category-postal-mail","category-printing","tag-angolo-del-legale","tag-opinione","tag-recupero-crediti"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/recupero-crediti-2.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17519\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17520"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}