{"id":17343,"date":"2015-03-12T07:00:30","date_gmt":"2015-03-12T06:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=17343"},"modified":"2015-03-16T13:39:51","modified_gmt":"2015-03-16T12:39:51","slug":"suggerimenti-per-predisporre-i-contratti-con-clientifornitori-stranieri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/03\/12\/suggerimenti-per-predisporre-i-contratti-con-clientifornitori-stranieri\/","title":{"rendered":"Suggerimenti per predisporre i contratti con clienti\/fornitori stranieri"},"content":{"rendered":"<p>\n\tTutti sappiamo quanto possa essere pericoloso, quando si opera con l&rsquo;estero, basarsi esclusivamente sulla propria capacit&agrave; e iniziativa imprenditoriale e non tenere in debito conto, in particolare quando dobbiamo procedere alla stipula del contratto, le regole giuridiche, spesso straniere che potrebbero in concreto trovare applicazione e disciplinare il contratto stesso. Possiamo definire il contratto internazionale come l&rsquo;accordo tra due o pi&ugrave; parti appartenenti a diversi Paesi, cio&egrave; di nazionalit&agrave; diversa, attraverso il quale sorge un rapporto giuridico tra soggetti che quindi appartengono a differenti sistemi legislativi e magari anche a diverse &ldquo;aree&rdquo; giuridiche (di <em>civil law<\/em> o di <em>common law<\/em>). Allo stesso modo, avr&agrave; il connotato dell&rsquo;internazionalit&agrave; anche un accordo tra due soggetti appartenenti allo stesso Stato, ma che produce i suoi effetti anche (o solo) in un Paese straniero, come ad esempio potrebbe accadere nel caso dei contratti di distribuzione.\n<\/p>\n<p>\n\t<strong>1.<\/strong><br \/>\n\tE&rsquo; utile precisare che, se non in casi eccezionali, non esistono norme &ldquo;sovranazionali&rdquo; e uniformi applicabili ai rapporti commerciali tra imprese di Paesi diversi. Ne deriva che si far&agrave; sempre e comunque riferimento prima di tutto alle norme appartenenti agli ordinamenti delle parti contrattuali (che, per forza di cose, saranno almeno due). Pertanto, occorrer&agrave; operare innanzitutto una scelta riguardo alla legge applicabile al contratto, ossia quell&rsquo;insieme di regole che disciplineranno i rapporti tra le parti. La scelta, come abbiamo detto, in prima battuta, sar&agrave; tra la normativa del Paese dell&rsquo;uno o dell&rsquo;altro contraente, ma l&rsquo;applicazione di una legge piuttosto che dell&rsquo;altra potrebbe incidere sensibilmente sui contenuti del contratto e quindi sulle rispettive posizioni delle parti. Ad esempio, se si trattasse di regolamentare un rapporto di agenzia, l&rsquo;applicazione della legge francese, riguardo alle indennit&agrave; di fine rapporto, potrebbe essere pi&ugrave; favorevole per l&rsquo;agente rispetto alla legge italiana. Per questo motivo, prima di accingersi alla stipula di un contratto internazionale, sar&agrave; fondamentale avere un&rsquo;idea precisa delle differenze sostanziali tra le due normative prese in considerazione nello specifico caso.\n<\/p>\n<p>\n\t<strong>2.<\/strong><br \/>\n\tVa anche detto che, in assenza di una scelta operata dalle parti, esistono convenzioni sia a livello comunitario, che extra Unione europea. Si pensi ad es. alla Convenzione di Vienna dell&rsquo;11 Aprile 1980 sulla vendita internazionale o la Convenzione di Roma del 19 Giugno1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, successivamente sostituita dal Regolamento Comunitario n. 593\/2008, cosiddetto &ldquo;Regolamento Roma I&rdquo;. I criteri di applicazione internazionale per&ograve; non sono mai di semplicissima interpretazione. Ad es. il Regolamento appena ricordato prevede che il contratto tra parti non appartenenti allo stesso Stato venga regolato dalla legge di quello tra i due che presenti il &ldquo;collegamento pi&ugrave; stretto&rdquo;, ossia quella del Paese in cui ha sede la parte che fornir&agrave; la prestazione &ldquo;caratteristica&rdquo; tra le due. Tale prestazione &ldquo;caratteristica&rdquo; deve essere individuata sulla base della &ldquo;funzione sociale ed economica&rdquo; del contratto; pertanto, posto che nell&#39;economia moderna una prestazione monetaria &egrave; sempre presente e quindi non pu&ograve; considerarsi caratteristica, la prestazione con questi connotati normalmente coincide con quella di natura non monetaria (in un contratto d&rsquo;appalto, ad esempio, la prestazione caratteristica sar&agrave; quella dell&rsquo;appaltatore e non quella del committente; di conseguenza, la legge applicabile al contratto sar&agrave; quella del Paese del primo). In via residuale e sussidiaria, comunque ogni paese ha delle norme ccdd.&rdquo;di conflitto&rdquo; allo scopo appunto di stabilire, nel caso concreto, quale legge, nazionale o straniera, dovr&agrave; disciplinare il rapporto in esame. Sono le norme di diritto internazionale privato (D.i.p.), con la precisazione che, qualora dovesse insorgere una controversia, il giudice che verr&agrave; chiamato a deciderla applicher&agrave; le norme di D.i.p. del proprio ordinamento, dato che dette norme sono appunto nazionali, cio&egrave; interne. Alla luce quanto abbiamo appena illustrato, sar&agrave; quindi pi&ugrave; che mai opportuno che le parti si accordino sulla legge applicabile ancor prima della stipula e di conseguenza la esprimano in un&rsquo;apposita clausola inserita nel contratto che regolamenter&agrave; il loro rapporto. In questo modo, il contratto sar&agrave; interamente regolato da quella specifica legge, a maggior ragione in caso di futura controversia giudiziale.\n<\/p>\n<p>\n\t<strong>3.<\/strong><br \/>\n\tSpesso gli imprenditori confondono &ldquo;legge applicabile&rdquo; e &ldquo;Foro competente&rdquo;, che invece sono nozioni diverse e distinte tra loro. La legge applicabile, come abbiamo visto, riguarda le norme a cui soggiace il contratto (ad es. legge italiana o francese), mentre il Foro compente individua il Giudice chiamato ad applicare la legge prescelta in caso di controversia (ad es. Giudice italiano o francese). Pertanto, non &egrave; vero che, scegliendo il Foro di un Paese ne derivi automaticamente l&rsquo;applicazione del diritto di quel Paese. Naturalmente, quanto alla legge da preferire, occorrer&agrave; fare una valutazione accurata in termini di opportunit&agrave;, tener conto della propria &ldquo;forza contrattuale&rdquo; per &ldquo;spuntarla&rdquo; sulla controparte (cosa non sempre scontata) e avere a mente quali potrebbero essere le alterative:\n<\/p>\n<ul>\n<li>\n\t\tlegge italiana;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tlegge del Paese della controparte;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tlegge di un Paese terzo rispetto alle parti;\n\t<\/li>\n<li>\n\t\tla cosiddetta &ldquo;Lex mercatoria&rdquo;, cio&egrave; ai principi generali e agli usi del commercio internazionale, i quali, peraltro, normalmente, vengono inseriti, quali criteri utili, solo nelle clausole arbitrali.\n\t<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n\tVa subito detto che optare per la legge italiana potrebbe non essere la scelta migliore, dato che quella straniera potrebbe essere pi&ugrave; favorevole all&rsquo;imprenditore italiano. Di qui l&rsquo;opportunit&agrave; di una preventiva analisi delle norme potenzialmente applicabili per operare poi la scelta pi&ugrave; vantaggiosa.\n<\/p>\n<p>\n\t<strong>4.<\/strong><br \/>\n\tSe di grande importanza &egrave; la scelta della legge, non da meno &egrave; quella relativa allo strumento con cui andranno risolte eventuali controversie: il giudizio ordinario oppure l&rsquo;arbitrato internazionale. Al riguardo, quindi, occorrer&agrave; prevedere e inserire nel contratto un&rsquo;apposita clausola. Prima di decidere tra uno e l&rsquo;altro strumento, sar&agrave; opportuno svolgere un&rsquo;attenta analisi sulla possibilit&agrave; di eseguire o meno un certo provvedimento nel Paese della controparte. Infatti, non sempre una sentenza potr&agrave; essere eseguita in uno Stato diverso da quello del Giudice che l&rsquo;ha emessa. E&rsquo; bene dunque verificare preliminarmente se tra gli Stati dei due contraenti sia stato firmato un<em> trattato<\/em> in base al quale gli stessi abbiano stabilito il reciproco riconoscimento delle sentenze. L&rsquo;Italia ad esempio ha sottoscritto trattati di questo genere con Paesi quali la Svizzera e il Brasile, ma non con gli Stati Uniti. In ambito comunitario, invece, vengono in soccorso le Convenzioni ed i Regolamenti, applicabili in tutti i Paesi dell&rsquo;Unione, salvo rare eccezioni. L&rsquo;arbitrato, invece, tendenzialmente risulta essere pi&ugrave; adatto per le controversie di una certa rilevanza, che potrebbero pertanto giustificare i maggiori costi di questo strumento rispetto al giudizio ordinario. Questa diversa modalit&agrave; di risoluzione delle controversie offre sicuramente maggior certezza che le proprie pretese siano soddisfatte e con tempi ragionevolmente brevi. Inoltre, con alcuni Paesi, ad esempio con gli Stati Uniti, la via dell&rsquo;arbitrato risulta essere addirittura l&rsquo;unica percorribile, in quanto solo il lodo arbitrale pu&ograve; essere eseguito nei confronti della controparte statunitense. In alcune aree, invece, come ad esempio in molti Paesi del Medio Oriente, non c&rsquo;&egrave; possibilit&agrave; di derogare alla legge o alla competenza dei Giudici locali, poich&eacute; di solito i provvedimenti pronunciati da Tribunali esteri non sono riconosciuti.\n<\/p>\n<p>\n\t<strong>5.<\/strong><br \/>\n\tLa lingua &egrave; un altro elemento da non sottovalutare, perch&eacute; pu&ograve; dare adito a interpretazioni difformi tra le parti, difficilmente gestibili durante un contenzioso. Dunque &egrave; opportuno individuare sin da subito un&rsquo;unica lingua ufficiale, che prevalga in ogni caso su un&rsquo;eventuale seconda lingua, in maniera tale da evitare il pi&ugrave; possibile errori interpretativi o eventuali strumentalizzazioni della controparte in questo ambito.\n<\/p>\n<p>\n\t<strong>6.<\/strong><br \/>\n\tUna volta effettuate le importanti scelte riguardo alla legge che regoler&agrave; il rapporto e al Foro competente, sar&agrave; necessario individuare il contesto economico e giuridico in cui verr&agrave; eseguito il contratto che si vuole concludere, tenendo conto sin da subito delle questioni pi&ugrave; importanti su cui potr&agrave; vertere la trattativa, le condizioni che potranno essere accettate e quelle che invece dovranno essere rifiutate o comunque negoziate per fornire la soluzione pi&ugrave; vantaggiosa. Andr&agrave; poi individuato l&rsquo;obbiettivo attraverso disposizioni chiare, precise e prive di ambiguit&agrave;. Il contratto dovr&agrave; essere anche completo e con un taglio molto pratico, posto che regoler&agrave; gli aspetti essenziali del <em>business<\/em> che le parti intendono realizzare. Oltre ai predetti aspetti, il contratto dovr&agrave; disciplinarne altri, essenziali, che possono essere cosi sinteticamente individuati: le premesse, i dati delle parti, l&rsquo;entrata in vigore dell&rsquo;accordo, la descrizione delle prestazioni di ciascuna parte, l&rsquo;individuazione dei possibili casi di inadempimento, le clausole limitative o che esonerano la responsabilit&agrave;, <em>force majeure e hardship<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\"><strong>[1]<\/strong><\/a><\/em>, i rimedi a disposizione della parte adempiente, <em>liquidated damages, performance bonds<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\" title=\"\"><strong>[2]<\/strong><\/a><\/em>, oltre agli strumenti di risoluzione delle controversie, arbitrato o giudizio ordinario, e naturalmente il corrispettivo; in ultimo, gli eventuali allegati. Alla luce della complessit&agrave; dei rapporti che coinvolgono le parti in particolare nei contratti internazionali, va da s&eacute; che sia fondamentale l&rsquo;intervento di un avvocato, che conosca a fondo il business dei contraenti e che quindi possa andare a colmare e\/o ad integrare di volta in volta le lacune del testo contrattuale che in ipotesi vi venisse sottoposto da un fornitore o da un cliente straniero.\n<\/p>\n<div>\n<p>\n\t\t<em>Questo articolo &egrave; redatto con la collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.spsw-law.it\/\"><strong>Studio Paleari<\/strong><\/a>, studio legale di Milano, che opera principalmente nel settore del diritto commerciale, fallimentare e societario, assistendo le aziende in tutti gli aspetti della vita dell&rsquo;impresa, dalla formazione allo sviluppo e alla gestione, anche in ambito internazionale. <strong>DDm <\/strong>si avvale della competenza del titolare dello Studio, <strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=18184911\">Avvocato Luca Paleari<\/a><\/strong>, coadiuvato dall&rsquo;<strong><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/profile\/view?trk=contacts-contacts-list-contact_name-0&amp;id=167011033\">Avvocato Stefania Viola<\/a><\/strong>. Con loro, ogni 15 giorni, <strong>tratteremo argomenti di interesse per questo mercato<\/strong> sia seguendo un piano editoriale, sia su argomenti proposti dai nostri lettori, che rivestano interessi comuni. Per questa iniziativa i lettori di DDm potranno sottoporre le loro proposte a <a href=\"mailto:studio.legale@4itgroup.it\">studio.legale@4itgroup.it<\/a><\/em>\n\t<\/p>\n<p>\n\t\t&nbsp;\n\t<\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div id=\"ftn1\">\n<p>\n\t\t\t<span style=\"font-size:11px;\"><em><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> Sono concetti sviluppatisi nella prassi del commercio internazionale e pertanto, pur avendo alcuni elementi in comune con i nostri concetti, rispettivamente, di &ldquo;caso fortuito&rdquo; e di &ldquo;eccessiva onerosit&agrave; sopravvenuta&rdquo;, non sono assimilabili in toto a questi ultimi. La clausola di force majeure contempla un&rsquo;esclusione della responsabilit&agrave; (liability) del contraente interessato da eventi che si sottraggono alla sua volont&agrave; (will) e al suo controllo (control) e che sono tali da rendere impossibile l&rsquo;adempimento degli obblighi contrattuali. Tali eventi sono generalmente definiti &ldquo;acts of God&rdquo;, e comprendono una serie di fatti riconducibili a cause naturali quali inondazioni, terremoti, incendi, esplosioni, ma anche guerre, sommosse, scioperi, difficolt&agrave; nell&rsquo;approvvigionamento di personale o di materie prime (shortages of labour or raw materials). L&rsquo;evidente conseguenza &egrave; che la clausola di force majeure pu&ograve; divenire piuttosto ampia e va pertanto negoziata con grande attenzione, nonostante si tratti di una clausola &ldquo;boilerplate&rdquo;, vale a dire sempre presente nei modelli di condizioni generali di contratto.<\/em><\/span>\n\t\t<\/p>\n<p>\n\t\t\t&nbsp;\n\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div id=\"ftn2\">\n<p>\n\t\t\t<span style=\"font-size:11px;\"><em><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a> I tipi di garanzie pi&ugrave; diffusi sono i performance bonds, che hanno il fine di garantire il committente ad esempio della buona esecuzione di quanto dedotto in contratto, ed &nbsp;i liquidated damages che sono clausole penali in base alle quali &egrave; possibile ottenere il risarcimento del danno cos&igrave; come &egrave; stato quantificato in anticipo dalle parti, fatta comunque salva la possibilit&agrave; di richiedere, con un giudizio ordinario, il risarcimento del maggior danno; &nbsp;Le garanzie sono quasi sempre on demand,&nbsp; cio&egrave; a prima richiesta.<\/em><\/span>\n\t\t<\/p>\n<p>\n\t\t\t&nbsp;\n\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutti sappiamo quanto possa essere pericoloso, quando si opera con l&rsquo;estero, basarsi esclusivamente sulla propria capacit&agrave; e iniziativa imprenditoriale e non tenere in debito conto, in particolare quando dobbiamo procedere&hellip; <span class=\"read-more-span\"><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2015\/03\/12\/suggerimenti-per-predisporre-i-contratti-con-clientifornitori-stranieri\/\" class=\"more-link\">Continua a leggere<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Suggerimenti per predisporre i contratti con clienti\/fornitori stranieri&#8221;<\/span> <span class=\"genericon genericon-next\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":17344,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,6,7,8,9],"tags":[4404,1576,4462,87],"class_list":["post-17343","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-direct-marketing","category-document-management","category-green","category-postal-mail","category-printing","tag-angolo-del-legale","tag-contratti","tag-contrattualistica","tag-opinione"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/legal_contratti_internazionali.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17343"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17343\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}