{"id":14730,"date":"2014-06-03T07:00:28","date_gmt":"2014-06-03T06:00:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=14730"},"modified":"2014-06-06T16:30:00","modified_gmt":"2014-06-06T15:30:00","slug":"varato-latteso-provvedimento-del-garante-sui-cookies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2014\/06\/03\/varato-latteso-provvedimento-del-garante-sui-cookies\/","title":{"rendered":"Varato l\u2019atteso provvedimento del Garante sui Cookies"},"content":{"rendered":"<p>E\u2019 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del\u00a0 3 giugno 2014 <strong>il provvedimento in materia di <i>cookies<\/i><\/strong> recante \u201c<i>Individuazione delle modalit\u00e0 semplificate per l&#8217;informativa e l&#8217;acquisizione del consenso per l&#8217;uso dei cookie<\/i>\u201d adottato dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il \u201cGarante\u201d) a seguito di una consultazione pubblica avviata il 19 dicembre 2012 (di seguito il \u201cProvvedimento\u201d).<\/p>\n<p>Il Provvedimento individua le modalit\u00e0 semplificate per rendere agli utenti l\u2019informativa sull\u2019uso dei <i>cookie<\/i> e fornisce precise indicazioni ai fini dell\u2019acquisizione del consenso.<\/p>\n<p>Il Provvedimento in questione pare avere recepito molte delle indicazioni degli operatori del <i>digital advertising<\/i> e della editoria (con riferimento ai <i>cookies<\/i> dei terzi) e mostra indubbiamente un atteggiamento di apertura all\u2019<i>industry<\/i>, accedendo ad una definizione non restrittiva del concetto di consenso espresso, richiesto dalla legge. Esso per\u00f2 al contempo prevede la necessit\u00e0 di compiere una serie di attivit\u00e0 connesse all\u2019utilizzo di <i>cookies<\/i> che avranno certamente un impatto oneroso per i titolari dei siti web.<\/p>\n<p>Infatti, il Garante \u2013 al fine di consentire agli utenti di manifestare un consenso espresso e specifico e di non creare disagi in termini di discontinuit\u00e0 nella navigazione di un sito web \u2013 ha previsto un sistema strutturato su due livelli:<\/p>\n<p><b>1.\u00a0\u00a0 <\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Informativa breve e richiesta del consenso all\u2019uso dei cookie<\/span><\/b><\/p>\n<p>Non appena l\u2019utente accede alla homepage o ad un\u2019altra pagina del sito web deve immediatamente comparire un banner contenente un\u2019\u201cinformativa breve\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019informativa breve deve indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>se il <span style=\"text-decoration: underline;\">sito utilizza <i>cookie<\/i> di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari<\/span> in linea con le preferenze manifestate dall&#8217;utente nell&#8217;ambito della navigazione in rete;<\/li>\n<li>se il sito consente anche l&#8217;invio di <i>cookie<\/i> &#8220;terze parti&#8221;;<\/li>\n<li>il link all&#8217;informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull&#8217;uso dei <i>cookie<\/i> tecnici e analytics, viene data la possibilit\u00e0 di scegliere quali specifici <i>cookie<\/i> autorizzare;<\/li>\n<li>l&#8217;indicazione che alla pagina dell&#8217;informativa estesa \u00e8 possibile negare il consenso all&#8217;installazione di qualunque <i>cookie<\/i>;<\/li>\n<li>l&#8217;indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un&#8217;immagine o di un link) comporta la prestazione del <b><span style=\"text-decoration: underline;\">consenso<\/span> <\/b>all&#8217;uso dei <i>cookie<\/i>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Provvedimento precisa che il banner deve avere una dimensione sufficiente ad ospitare l&#8217;informativa\u00a0(breve) e tale da costituire una percettibile discontinuit\u00e0 nella fruizione dei contenuti della pagina web che l\u2019utente sta visitando. Il superamento della presenza del banner deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell&#8217;utente (attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).<\/p>\n<p>Per evitare di riproporre l&#8217;informativa breve quando l\u2019utente accede una seconda volta al medesimo sito, il gestore si pu\u00f2 avvalere di un apposito <i>cookie<\/i> tecnico. Tuttavia, l\u2019utente deve avere la possibilit\u00e0 in qualsiasi momento e in maniera agevole di negare e\/o modificare il consenso.<\/p>\n<p>Fermo restando che il consenso deve essere espresso liberamente e specificamente e che all\u2019utente deve essere fornita l\u2019informativa in conformit\u00e0 all\u2019art. 13 del d.lgs. 196\/2003 (Codice Privacy), il Provvedimento prevede che <span style=\"text-decoration: underline;\">il gestore del sito web possa utilizzare modalit\u00e0 diverse per l\u2019acquisizione del consenso all\u2019uso dei <i>cookie<\/i><\/span>.<\/p>\n<p><b>2.\u00a0\u00a0 <\/b><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Informativa estesa e possibilit\u00e0 di esprimere scelte specifiche<\/span><\/b><\/p>\n<p>L&#8217;informativa estesa, che deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell&#8217;informativa breve, nonch\u00e9 attraverso un riferimento su ogni pagina del sito (collocato in calce alla medesima), deve contenere le indicazioni previste dall\u2019art. 13 del Codice Privacy. <b><\/b><\/p>\n<p>In particolare, l\u2019informativa estesa deve:<\/p>\n<ul>\n<li>contenere una descrizione specifica e analitica relative alle <span style=\"text-decoration: underline;\">caratteristiche e alle finalit\u00e0 dei <i>cookie<\/i><\/span> installati dal sito<\/li>\n<li>consentire all&#8217;utente di <span style=\"text-decoration: underline;\">selezionare\/deselezionare i singoli <i>cookie<\/i><\/span><i>.<\/i><\/li>\n<li>contenere il <span style=\"text-decoration: underline;\">link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti<\/span> con le quali il gestore del sito ha stipulato accordi per l&#8217;installazione di <i>cookie<\/i> tramite il proprio sito. Qualora il gestore del sito web abbia contatti indiretti con le terze parti, dovr\u00e0 linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti, ossia i network pubblicitari di suo riferimento. Non si esclude l&#8217;eventualit\u00e0 che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all&#8217;interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso, come nel caso dei concessionari;<\/li>\n<li>indicare la <span style=\"text-decoration: underline;\">possibilit\u00e0 per l&#8217;utente di manifestare le proprie opzioni in merito all&#8217;uso dei <i>cookie<\/i> attraverso le impostazioni del browser<\/span>, descrivendo almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall&#8217;utente, l&#8217;editore potr\u00e0 predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si segnala la indicazione espressa, rivolta ai gestori di pagine web, di ottenere le informazioni relative ai link alla informativa ed modulo per l\u2019espressione al consenso relativi ai <i>cookies<\/i> di terze parti, gi\u00e0 in fase contrattuale al momento della stipula di accordi per la concessione di spazi.<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Obbligo di notifica<br \/>\n<\/span><\/b>Se, in linea generale, si pu\u00f2 cogliere un atteggiamento di apertura da parte del Garante agli interessi del business, restano per\u00f2 fermi gli obblighi di notifica relativamente ai <i>cookies<\/i> volti alla profilazione degli utenti, ove essa sia finalizzata a definire la personalit\u00e0 dell\u2019interessato o ad analizzare scelte o abitudini di consumo. Obbligo questo che, pensando alle caratteristiche proprie del <i>behavioural advertising<\/i>, alla istantaneit\u00e0 dei suoi processi ed alla massivit\u00e0 del fenomeno, appare un po\u2019 anacronistico.<\/p>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Sanzioni<br \/>\n<\/span><\/b>Quanto alle sanzioni, il Provvedimento rimanda alle misure stabilite dal Codice Privacy. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>in caso di omessa informativa o di informativa inidonea, \u00e8 prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000,00 a 36.000,00 euro;<\/li>\n<li>in caso di installazione di <i>cookie<\/i> senza il preventivo consenso la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000,00 a 120.000,00 euro;<\/li>\n<li>in caso di omessa o incompleta notificazione al Garante, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000,00 a 120.000,00 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b><span style=\"text-decoration: underline;\">Adeguamento<br \/>\n<\/span><\/b>Il Provvedimento del Garante non \u00e8 immediatamente operativo. Alla luce dell\u2019impatto, anche economico, della nuova disciplina il Garante ha concesso ai diversi soggetti interessati un periodo transitorio di un anno\u00a0 per adeguarsi alle nuove misure.<\/p>\n<p><em>di Daniela De Pasquale \u2013 Partner studio legale D&amp;P \u2013 legal support for ideas<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del\u00a0 3 giugno 2014 il provvedimento in materia di cookies recante \u201cIndividuazione delle modalit\u00e0 semplificate per l&#8217;informativa e l&#8217;acquisizione del consenso per&hellip; <span class=\"read-more-span\"><a href=\"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2014\/06\/03\/varato-latteso-provvedimento-del-garante-sui-cookies\/\" class=\"more-link\">Continua a leggere<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Varato l\u2019atteso provvedimento del Garante sui Cookies&#8221;<\/span> <span class=\"genericon genericon-next\" aria-hidden=\"true\"><\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":14731,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[2148,82,3738,87,19],"class_list":["post-14730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-direct-marketing","tag-cookies","tag-garante-privacy","tag-normativa","tag-opinione","tag-privacy"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/privacy.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14730\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}