{"id":10563,"date":"2013-07-16T10:14:37","date_gmt":"2013-07-16T09:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/?p=10563"},"modified":"2014-07-16T13:01:18","modified_gmt":"2014-07-16T12:01:18","slug":"le-perplessita-del-garante-privacy-sulle-ultime-scelte-legislative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digitaldocument.it\/index.php\/2013\/07\/16\/le-perplessita-del-garante-privacy-sulle-ultime-scelte-legislative\/","title":{"rendered":"Le perplessit\u00e0 del Garante privacy sulle ultime scelte legislative"},"content":{"rendered":"<p>Informazioni personali tracciate per chi accede a Internet via wi-fi; troppi dati sanitari a Ministeri e Regioni; perdita di tutele per gli imprenditori. In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, il <strong>Garante per la protezione dei dati personali<\/strong> ha richiamato l&#039;attenzione sui <strong>rischi per la privacy dei cittadini<\/strong> che potrebbero derivare da alcune norme contenute nel recentissimo &#8220;Decreto del Fare&#8221; e nel Disegno di legge sulle semplificazioni.<\/p>\n<p>Due gli articoli del primo decreto che hanno suscitano forti perplessit\u00e0 da parte dell&#039;Autorit\u00e0: quello sul cosiddetto &#8220;wi-fi libero&#8221; e quello sul Fascicolo sanitario elettronico.<\/p>\n<p>L&#039;<strong>articolo 10 del decreto legge n.69<\/strong> del 21 giugno scorso prevede, come gi\u00e0 avviene adesso, che quanti offrono accessi a Internet tramite wi-fi (es. bar, ristoranti, alberghi) non debbano pi\u00f9 identificare i clienti che utilizzano il terminale. Ma stabilisce al contempo <strong>l&#039;obbligo di tracciare alcune informazioni relative all&#039;accesso alla rete<\/strong> (come il cosiddetto &#8220;indirizzo fisico&#8221; del terminale, MAC Address) che, a differenza di quanto sostenuto nella norma, sono &#8211; ai sensi della Direttiva europea sulla riservatezza e del Codice privacy &#8211; dati personali, in quanto molto spesso riconducibili all&#039;utente che si \u00e8 collegato a Internet. Peraltro, l&#039;adempimento richiesto, sottolinea il Garante, non solo grava su una platea considerevole di imprese, ma reintroduce obblighi di monitoraggio e registrazione dei dati che, stabiliti a suo tempo dal decreto Pisanu per categorie di gestori diverse da quanti offrono accesso ad Internet con modalit\u00e0 wireless, sono stati successivamente soppressi anche in ragione delle difficolt\u00e0 e degli oneri legati alla loro applicazione. Il Garante auspica lo stralcio della norma e l&#039;approfondimento di questi aspetti nell&#039;ambito di un provvedimento che non abbia carattere d&#039;urgenza.<\/p>\n<p>L&#039;<strong>art.17 dello stesso decreto<\/strong>, poi, modificando precedenti disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (Fse), prevede che, a fini di ricerca epidemiologica e di programmazione e controllo della spesa sanitaria, le Regioni e le Province autonome, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute possano accedere alle informazioni sanitarie presenti nel Fse di tutti gli assistiti, compresi i documenti clinici prima espressamente esclusi. In questo modo tali amministrazioni si troverebbero ad utilizzare una enorme mole di dati sensibili (ricoveri, accessi ambulatoriali, referti, risultati di analisi cliniche, farmaci prescritti) che, per quanto non immediatamente riconducibili agli interessati, non sono indispensabili per il raggiungimento di finalit\u00e0 diverse da quella della cura.<\/p>\n<p>L&#039;Autorit\u00e0 chiede che la norma venga modificata affinch\u00e9 i soggetti pubblici interessati possano accedere alle sole informazioni effettivamente necessarie per lo svolgimento di tali finalit\u00e0.<\/p>\n<p>I<strong>l Garante ha infine espresso la sua contrariet\u00e0<\/strong> alla possibile riproposizione di disposizioni che risulterebbero inserite nel disegno di legge sulle semplificazioni di recente approvato dal Consiglio dei ministri, volte ad <strong>escludere gli imprenditori dall&#039;applicazione del Codice privacy<\/strong>. Tali norme privano di fatto le persone fisiche &#8211; sia pure quando agiscano nell&#039;esercizio della propria attivit\u00e0 imprenditoriale &#8211; del diritto alla protezione dei dati, con conseguenze paradossali e non certo semplificatorie. E anzi perfino pregiudizievoli per la stessa attivit\u00e0 d&#039;impresa, stante la difficolt\u00e0 di distinguere, nella vita concreta, il dato della persona fisica da quello riferito alla sua qualit\u00e0 di imprenditore. In questo modo, gli imprenditori si\u00a0 troverebbero ad avere meno diritti (ad esempio non potrebbero pi\u00f9 rivolgersi al Garante per tutelarsi in caso di informazioni non corrette presenti nelle banche dati), ma gli stessi oneri ai quali erano prima soggetti.<\/p>\n<p>La disposizione, peraltro, ricorda il Garante, si porrebbe in netto contrasto con la Direttiva europea con la conseguenza di costringere l&#039;Autorit\u00e0 a sollevare la questione in sede comunitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Informazioni personali tracciate per chi accede a Internet via wi-fi; troppi dati sanitari a Ministeri e Regioni; perdita di tutele per gli imprenditori. 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